
Con l’art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89 è stata disposta la proroga per i versamenti in scadenza al 30.6.2026, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
Per effetto della proroga i versamenti dovranno essere effettuati:
- entro il 20.7.2026, invece che entro il 30.6.2026, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21.7.2026 al 20.8.2026 (30° giorno successivo al 20.7.2026, tenendo conto del differimento per il periodo feriale), con la maggiorazione dello 0,8% (misura raddoppiata rispetto agli scorsi anni), invece che entro il 30.7.2026 con la maggiorazione dello 0,4%.
La proroga dei versamenti riguarda i contribuenti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 o il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”) e in generale tutti quelli che presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).
La proroga in esame interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare del più ampio termine di versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2026
La proroga non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2026 in conseguenza della data di:
approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2025 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31.5.2026);
chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2025 - 30.6.2026).
VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA
La proroga riguarda:
- i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2026, IRAP 2026 e IVA 2026, che sarebbero scaduti il 30.6.2026 (senza maggiorazione);
- gli altri versamenti che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi. La proroga è quindi applicabile ai versamenti:
- del saldo 2025 e del primo acconto 2026 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
- delle addizionali IRPEF/IRES;
- della maggiorazione IRES per le “società di comodo”;
- delle imposte sostitutive (es. contribuenti forfetari e minimi, sostitutiva sul maggior reddito concordato, cedolare secca sulle locazioni, capital gain);
- delle imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
- dell’imposta sul valore delle cripto-attività;
- dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti (cfr. messaggio INPS 27.7.2021 n. 2731 e FAQ Agenzia delle Entrate 26.7.2024); rientrano nella proroga anche i contributi INPS dei soci di srl artigiane o commerciali non in regime di “trasparenza fiscale” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173);
- dell’IVA per l’adeguamento agli ISA;
- del saldo IVA per il 2025 derivante dal modello IVA 2026, se il pagamento non è stato effettuato entro il 16.3.2026, applicando la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026; se il versamento viene ulteriormente differito entro il 20.8.2026, è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,8% che si applica sull’importo dovuto già maggiorato fino al 30.6.2026.
Per quanto riguarda la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con quello del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito al 20.7.2026 o al 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0,8%).
In relazione alle rate successive alla prima rimane invece invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, sia per i soggetti titolari di partita IVA che per i contribuenti senza partita IVA, fermi restando i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).