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Derivati “non di copertura”: l’inerenza si valuta caso per caso

13 lug 2026

Con la Risposta n. 122 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le perdite da derivati non di copertura possono essere deducibili, a condizione che sussista il requisito dell’inerenza, da verificarsi in concreto. Il criterio di valutazione è sostanziale e legato al ruolo dei derivati nell’attività d’impresa.

Il tema della deducibilità fiscale dei componenti negativi derivanti da strumenti finanziari derivati “non di copertura” ha assunto particolare rilevanza alla luce di un orientamento giurisprudenziale restrittivo, che tendeva a negarne l’inerenza per le imprese industriali, qualificando tali operazioni come meramente speculative.

Con la Risposta n. 122, l’Agenzia ha fornito un chiarimento importante, confermando che il sistema dell’art. 112 TUIR riconosce in linea generale la rilevanza fiscale delle componenti valutative dei derivati, anche non di copertura, purché correttamente contabilizzate. Tuttavia, tale rilevanza resta subordinata alla verifica del requisito dell’inerenza.

Il punto centrale riguarda proprio le modalità di tale verifica: l’Amministrazione ha precisato che l’inerenza deve essere valutata caso per caso, considerando:

  • le caratteristiche specifiche dello strumento finanziario;
  • il contesto operativo del contribuente;
  • le finalità economiche perseguite con l’operazione.

Nel caso esaminato, relativo a una società operante nel settore energetico, l’Agenzia ha riconosciuto la deducibilità delle svalutazioni su derivati “speculativi”, evidenziando come tali strumenti fossero:

  • collegati alle medesime commodities oggetto dell’attività caratteristica (energia, gas, CO₂);
  • funzionali alla gestione della volatilità dei prezzi e all’ottimizzazione dei margini;
  • inseriti in un sistema organizzativo coerente con il core business aziendale.

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda il riconoscimento della cosiddetta “copertura gestionale”: anche in assenza dei requisiti formali di hedge accounting, il derivato può essere considerato inerente se contribuisce, in concreto, alla gestione dei rischi tipici dell’attività d’impresa.

Ne consegue un principio operativo di rilievo secondo il quale la natura “speculativa” del derivato non comporta automaticamente l’indeducibilità dei relativi componenti negativi che rimane subordinata alla necessità di dimostrare il collegamento funzionale tra l’operazione e l’attività svolta.

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