
Cessazione della detrazione del 30% per startup e PMI innovative: criticità operative dal 2026
Dal 1° gennaio 2026 è cessata la detrazione ordinaria del 30% sugli investimenti in startup e PMI innovative, in assenza di nuovo via libera europeo. Si apre un rilevante vuoto normativo per le operazioni effettuate nel periodo transitorio, che impone un approccio prudenziale nella pianificazione fiscale.
Con la scadenza al 31 dicembre 2025 del regime agevolativo ordinario, la detrazione IRPEF/IRES del 30% per gli investimenti in startup e PMI innovative deve oggi ritenersi, allo stato, non più applicabile.
La criticità non riguarda soltanto la cessazione del beneficio, ma soprattutto il trattamento fiscale degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino all’eventuale nuova autorizzazione da parte della Commissione europea, presupposto essenziale per la legittima operatività dell’incentivo.
Nel sistema previgente, il 30% rappresentava il regime ordinario di riferimento, accanto a misure alternative (in particolare il regime “de minimis” per startup innovative, potenziato fino al 65%). Tale assetto era subordinato a un quadro autorizzativo europeo che oggi risulta scaduto.
Sotto il profilo giuridico, l’assenza di autorizzazione comporta un vero e proprio “vuoto applicativo”: il diritto alla detrazione si considera maturato al momento dell’investimento, ma, in mancanza di un titolo autorizzativo vigente, tale diritto non può ritenersi consolidato. Ne consegue che gli aumenti di capitale o le costituzioni perfezionati nel 2026 devono, in via prudenziale, essere considerati non agevolati.
È ipotizzabile una lettura più favorevole laddove il futuro provvedimento europeo o la normativa nazionale di recepimento prevedano espressamente una decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2026. Tuttavia, in assenza di una previsione esplicita, tale effetto non può essere presunto e presenta un elevato grado di incertezza interpretativa.