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Autotrasporto: deduzione forfettaria trasferte subordinata al sostenimento effettivo dei costi

13 lug 2026

Con la Risposta n. 136 del 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la deduzione forfettaria delle spese di trasferta per le imprese di autotrasporto spetta solo se vi è effettivo sostenimento di costi. In assenza di oneri per trasferte, il beneficio non è applicabile.

La Risposta n. 136 2026 interviene su un tema di frequente rilievo operativo per le imprese di autotrasporto merci: l’applicabilità della deduzione forfettaria prevista dall’art. 95, comma 4, del TUIR in relazione alle trasferte dei dipendenti.

La norma consente alle imprese autorizzate all’autotrasporto di dedurre, in luogo delle spese analiticamente sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale, un importo forfettario giornaliero (attualmente pari a 59,65 euro, elevato a 95,80 euro per l’estero), al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Il caso esaminato riguarda una società che, pur svolgendo attività di autotrasporto ed effettuando trasferte fuori dal comune, non corrisponde ai propri autisti indennità di trasferta né rimborsi spese, in quanto non previsti dal CCNL applicato o dall’organizzazione concreta del lavoro.

L’istante sosteneva che la deduzione forfettaria fosse comunque applicabile, ritenendo che la nozione di “trasferta” dovesse essere intesa in senso oggettivo (ossia sulla base dello spostamento fuori dal territorio comunale), indipendentemente dal sostenimento di costi.

L’Agenzia delle Entrate adotta invece un’interpretazione restrittiva, basata sul dato letterale della norma. In particolare, viene evidenziato che:

  • la disposizione fa espresso riferimento alle “spese sostenute” in relazione alle trasferte;
  • la deduzione forfettaria costituisce una modalità alternativa di determinazione di costi comunque esistenti;
  • il presupposto dell’agevolazione resta, quindi, il sostenimento effettivo di un onere.

Ne consegue che, in assenza di costi (quali indennità o rimborsi corrisposti ai dipendenti), non è possibile applicare la deduzione forfettaria. Il beneficio non può essere riconosciuto sulla sola base dell’effettuazione materiale della trasferta, ma richiede un correlato esborso economico.

Il chiarimento si pone in linea con l’impostazione generale dell’ordinamento, secondo cui le deduzioni fiscali presuppongono sempre l’esistenza di componenti negativi effettivamente sostenuti, anche quando determinati in forma forfettaria.

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