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Derivati su commodities: irrilevanza ai fini IRAP dei differenziali da swap.

13 lug 2026

Con la sentenza n. 18954/2026 la Cassazione ha confermato che i differenziali derivanti da swap su commodities non concorrono alla base imponibile IRAP, anche se stipulati con finalità di copertura. La natura finanziaria dello strumento prevale sulla funzione economica.

La pronuncia riguarda una società operante nel settore petrolifero e affronta il tema della rilevanza, ai fini della base imponibile IRAP, dei differenziali positivi e negativi derivanti da contratti derivati collegati all’andamento dei prezzi delle materie prime.

Il punto centrale della decisione è l’affermazione del principio secondo cui la funzione di copertura non è idonea a modificare la natura finanziaria del derivato. Anche quando lo strumento è utilizzato per mitigare il rischio di oscillazione dei prezzi delle commodities, esso mantiene la propria qualificazione finanziaria.

La Corte distingue chiaramente tra:

  • contratti derivati con regolamento per differenziale (cash settlement), tipici degli swap;
  • contratti che prevedono la consegna fisica della merce, nei quali il rapporto perde la natura di derivato e confluisce nella gestione caratteristica.

Nel caso degli swap, il regolamento esclusivamente finanziario comporta che i relativi proventi e oneri siano iscritti nella sezione D del conto economico, relativa ai componenti finanziari. Tale classificazione assume rilievo determinante ai fini fiscali, in quanto l’art. 5 del D.lgs. 446/1997 esclude tali componenti dalla base imponibile IRAP.

Di particolare interesse è il rigetto del richiamo al principio di correlazione: la Corte evidenzia che non sussiste un collegamento diretto tra i componenti finanziari derivanti dai derivati e quelli operativi legati alla compravendita delle commodities. Pertanto, non è possibile attrarre tali componenti nell’area rilevante ai fini IRAP.

La sentenza si pone in continuità con l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate più recente, che ha già escluso la rilevanza IRAP dei derivati contabilizzati nell’area finanziaria, anche quando inseriti nella gestione operativa dell’impresa (interpello 249 del 2022).

 

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