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Energy Release 2.0: limiti alla cumulabilità con altre agevolazioni sugli investimenti

13 lug 2026

I chiarimenti recenti del GSE confermano che gli impianti ammessi al meccanismo Energy Release 2.0 non possono cumulare il beneficio con ulteriori incentivi sugli stessi costi, quali l’iperammortamento. Ammessa una cumulabilità limitata solo per specifiche quote non agevolate.

Nel quadro degli strumenti di sostegno agli investimenti in energia rinnovabile, sono stati recentemente forniti chiarimenti in merito al rapporto tra il meccanismo Energy Release 2.0 e le agevolazioni fiscali legate agli investimenti innovativi.

Il principio generale di riferimento consente, in linea teorica, la cumulabilità tra agevolazioni – anche su medesimi costi – purché non si determini una sovrapposizione del beneficio e non venga superato il costo complessivamente sostenuto. Tale impostazione è coerente con la disciplina generale degli incentivi agli investimenti e con le regole europee in materia di aiuti di Stato.

Tuttavia, nel caso specifico dell’Energy Release 2.0, il meccanismo presenta caratteristiche tali da limitare fortemente la possibilità di cumulo. Il sistema si fonda infatti su contratti per differenza che riconoscono agli operatori un prezzo dell’energia determinato in funzione dei costi efficienti di produzione degli impianti. In altri termini, il beneficio economico incorporato nello schema è già strutturato per remunerare l’investimento realizzato.

In questo contesto, l’eventuale applicazione congiunta di ulteriori agevolazioni fiscali sugli stessi investimenti determinerebbe una duplicazione del vantaggio economico, incompatibile con i principi di corretta cumulabilità degli incentivi. Di conseguenza, per gli impianti che accedono al meccanismo in esame, non risulta possibile beneficiare contemporaneamente di incentivi fiscali analoghi riferiti ai medesimi costi di investimento.

È tuttavia prevista una rilevante apertura operativa. La cumulabilità resta possibile per la quota parte di produzione energetica non soggetta al contratto per differenza previsto dall’ER 2.0, a condizione che tale quota sia separatamente misurabile e identificata tramite una unità di produzione (UP) dedicata.

Di seguito si riporta per chiarezza il testo integrale della FAQ riportata sul sito internet del GSE.

L'iperammortamento è cumulabile con il beneficio previsto dall'ER 2.0?

In generale, la quota parte della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili realizzata nell'ambito della disciplina Energy Release 2.0 e regolata mediante contratto per differenza con il GSE, non può accedere a ulteriori forme di sostegno pubblico.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 1, comma 431, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'iperammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

Poiché nel meccanismo ER 2.0, il prezzo di cessione è determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive, la contestuale fruizione dell'iperammortamento determinerebbe una duplicazione del beneficio economico riconosciuto a copertura dei medesimi costi di investimento. Ne consegue che gli impianti che accedono all'ER 2.0 non possono accedere all'iperammortamento.

Si precisa in ogni caso che, in relazione alla quota parte di energia elettrica prodotta/immessa in rete dall'impianto per cui non trova applicazione la regolazione del contratto per differenza con il GSE disciplinato dall'Energy Release 2.0, è possibile accedere all'iperammortamento a condizione che la quota parte di energia elettrica sia separatamente misurabile e identificata da UP dedicata.

 

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