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IVA nell’era digitale (ViDA): schema di recepimento nazionale e impatti operativi dal 2027

13 lug 2026

È stato predisposto lo schema di decreto legislativo di recepimento del pacchetto ViDA, attualmente nella fase conclusiva dell’iter attuativo. Le misure, applicabili dal 1° gennaio 2027, incidono sui regimi OSS/IOSS e sul sistema della “single VAT registration”.

Nell’ambito della delega conferita dalla legge n. 36/2026, è stato elaborato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2025/516, che costituisce uno dei pilastri del pacchetto “ViDA” (VAT in the Digital Age).

Il provvedimento, dopo la fase di consultazione pubblica conclusasi il 6 luglio 2026, si colloca nella fase finale del processo di adozione e introduce un insieme coordinato di modifiche alla disciplina IVA applicabili dal 1° gennaio 2027.

L’obiettivo della riforma è quello di razionalizzare il sistema IVA in ambito UE, riducendo gli obblighi di identificazione nei diversi Stati membri mediante il rafforzamento del principio della single VAT registration, ossia la possibilità di operare tramite un’unica posizione IVA.

Il fulcro operativo della riforma è rappresentato dall’estensione del regime OSS (One Stop Shop), che viene ampliato sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo. In particolare, rientrano nel nuovo perimetro anche le cessioni di energia, gas, calore e freddo rese a consumatori finali, che potranno essere gestite tramite un unico Stato membro.

La riforma rafforza inoltre il principio dell’IVA a destino, incidendo sulla gestione della soglia di 10.000 euro per le vendite a distanza intracomunitarie e i servizi elettronici. In particolare, la soglia viene calcolata considerando le sole operazioni effettuate dallo Stato di stabilimento del fornitore e l’adesione all’OSS comporta l’applicazione dell’IVA nello Stato di destinazione anche in presenza di volumi inferiori alla soglia.

Di particolare rilievo è la progressiva abrogazione del regime di call-off stock, destinato a essere dismesso: dal 1° luglio 2028 non saranno più possibili nuovi trasferimenti in tale regime; il regime sarà definitivamente superato entro il 30 giugno 2029 e le relative fattispecie saranno assorbite nell’OSS attraverso i trasferimenti di beni propri.

Ulteriori interventi riguardano:

  • l’estensione del meccanismo del fornitore presunto per le operazioni facilitate da piattaforme elettroniche;
  • l’ampliamento del regime OSS anche a soggetti extra-UE e a nuove tipologie di prestazioni;
  • l’incompatibilità tra regime IOSS e regimi agevolati (forfetario e franchigia IVA transfrontaliera).

 

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