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IMU 2026: prima rata in scadenza il 16 giugno

16 giu 2026

Entro il 16 giugno 2026 deve essere versata la prima rata dell’IMU dovuta per l’anno in corso, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni 2025. In alternativa, è possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione entro la stessa data.

Il 16 giugno 2026 rappresenta la scadenza ordinaria per il versamento della prima rata IMU 2026, pari all’imposta dovuta per il primo semestre dell’anno, determinata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per il 2025. Il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per il 2026 dovrà invece essere versato entro il 16 dicembre 2026, a conguaglio, sulla base delle aliquote che i Comuni avranno deliberato per l’anno in corso. Resta ferma la facoltà del contribuente di versare l’IMU in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

Sono soggetti passivi IMU i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), nonché il locatario in caso di leasing e il concessionario di beni demaniali. Non sono invece tenuti al versamento il nudo proprietario e i titolari di diritti personali di godimento (conduttori e comodatari). L’imposta colpisce fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, con criteri di determinazione della base imponibile e aliquote differenziati in funzione della tipologia dell’immobile.

Particolare attenzione va riservata al regime dell’abitazione principale. Sono esenti dall’IMU le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, che restano imponibili ma beneficiano di aliquota ridotta e di una detrazione di 200 euro, da rapportare al periodo di utilizzo come abitazione principale. Alla luce della giurisprudenza costituzionale, rilevano esclusivamente la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore, anche nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano residenze differenti.

Dal punto di vista operativo, il versamento può essere effettuato tramite modello F24, bollettino postale o PagoPA. Per gli immobili produttivi del gruppo catastale D, l’imposta deve essere distinta tra quota riservata allo Stato e quota comunale. 

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