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Ritenuta su dividendi UE: disapplicazione ammessa anche con certificazione successiva al pagamento

16 giu 2026

La Corte di Cassazione conferma che la disapplicazione della ritenuta sui dividendi ex art. 27-bis Dpr 600/1973 è valida anche se la certificazione dei requisiti del socio estero perviene dopo il pagamento degli utili, purché risultino rispettati i presupposti sostanziali previsti dalla norma.

Con la sentenza n. 13128 del 7 maggio 2026, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della disapplicazione della ritenuta sui dividendi corrisposti da società residenti a società madri UE, rafforzando un orientamento già espresso in precedenza. La pronuncia riguarda l’applicazione dell’articolo 27-bis del Dpr 600/1973, che recepisce la disciplina della direttiva madre-figlia e consente, al ricorrere di determinate condizioni, la disapplicazione diretta della ritenuta ovvero il rimborso di quella eventualmente operata.

Nel caso esaminato, una società italiana aveva distribuito dividendi a una controllante danese; la certificazione dell’autorità fiscale estera, necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, era stata rilasciata successivamente al pagamento degli utili. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la disapplicazione della ritenuta, ritenendo dirimente il profilo temporale della documentazione. La Cassazione, confermando le decisioni di merito favorevoli al contribuente, ha invece affermato che il diritto alla disapplicazione non viene meno per il solo fatto che l’attestazione formale intervenga in un momento successivo.

Secondo i giudici di legittimità, occorre privilegiare una lettura sostanzialistica della disciplina: ciò che rileva è il concreto possesso dei requisiti richiesti dalla norma (partecipazione qualificata, residenza UE, assoggettamento a imposta senza regimi di esenzione, detenzione ininterrotta per almeno un anno), non il mero rispetto formale del termine di acquisizione della certificazione. La documentazione tempestiva è posta essenzialmente a tutela della società figlia, che resta responsabile qualora proceda alla disapplicazione senza avere certezza dell’effettiva sussistenza delle condizioni.

La sentenza si pone in continuità con il precedente orientamento espresso dalla Cassazione n. 27646/2023, secondo cui la tardiva trasmissione del certificato dell’autorità fiscale estera non fa venir meno il diritto sostanziale del percettore alla non applicazione della ritenuta. In tale prospettiva, la società distributrice può legittimamente disapplicare la ritenuta anche in assenza di certificazione “ex ante”, purché sia in grado di dimostrare, anche ex post, la sussistenza di tutti i presupposti richiesti.

Sul piano operativo, la pronuncia assume rilievo per i gruppi multinazionali e per le società italiane che distribuiscono dividendi a controllanti UE, in quanto riduce il rischio di contestazioni meramente formali. Resta tuttavia opportuno, in un’ottica prudenziale, acquisire la documentazione nei tempi ordinari o, quantomeno, disporre di evidenze adeguate circa il possesso dei requisiti sostanziali, così da mitigare il rischio di recuperi d’imposta e sanzioni in sede di controllo.

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