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Diritto camerale 2026: importi, maggiorazioni e termini di versamento

16 giu 2026

Per il 2026 il diritto camerale annuale resta dovuto nelle misure ridotte del 50%, con possibilità di maggiorazioni del 20% o del 50% autorizzate alle singole Camere di Commercio. Il versamento segue, in linea generale, le scadenze del primo acconto delle imposte sui redditi, con facoltà di differimento con la maggiorazione dello 0,4%.

Anche per il 2026 il diritto camerale annuale è dovuto applicando gli importi stabiliti dal DM 21 aprile 2011, ridotti del 50%, in continuità con il processo di riduzione avviato dal DL 90/2014. Gli importi variano in funzione della sezione del Registro delle imprese (ordinaria o speciale) e della tipologia di soggetto iscritto. Per le imprese individuali e per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali sono previsti importi fissi, mentre per le imprese iscritte nella sezione ordinaria il tributo è commisurato al fatturato 2025, entro un range che va da 100 a 20.000 euro. Il diritto è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, in misura fissa.

Il versamento deve avvenire con modalità telematica, tramite modello F24 (codice tributo 3850, sezione “IMU e altri tributi locali”), ovvero mediante pagoPA. Per le imprese di nuova iscrizione nel 2026, il diritto può essere versato contestualmente all’iscrizione o entro i successivi 30 giorni. Per le imprese già iscritte nel 2025 o in anni precedenti, il termine di pagamento coincide, invece, con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEF e per i soggetti IRES “solari”, ciò comporta il versamento entro il 30 giugno 2026, oppure entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Un profilo di particolare rilievo riguarda le maggiorazioni deliberate dalle Camere di Commercio. Per il triennio 2026‑2028 è stata autorizzata, per la generalità delle Camere indicate nel relativo decreto ministeriale, una maggiorazione del 20%, finalizzata al finanziamento di programmi e progetti di sviluppo economico e di servizi alle imprese. Le imprese che hanno già versato il diritto camerale prima della pubblicazione del decreto possono effettuare il conguaglio entro il 30 novembre 2026 (per i soggetti “solari”), mentre quelle che non hanno ancora provveduto al pagamento applicano direttamente l’importo maggiorato alle scadenze ordinarie.

Accanto a tale incremento, alcune Camere di Commercio sono state autorizzate ad applicare una maggiorazione fino al 50%, in presenza di squilibri strutturali di bilancio e nell’ambito di specifici programmi di riequilibrio finanziario. Per il triennio 2025‑2027, tale maggiorazione riguarda, in particolare, alcune Camere di Commercio siciliane, rendendo necessario per le imprese interessate un attento controllo dell’ente camerale di riferimento.

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