
Composizione negoziata: tasso legale sugli interessi e rateizzazione dei debiti fiscali
Nella bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sui nuovi istituti del Codice della crisi, vengono chiarite le misure premiali fiscali per le imprese che accedono alla composizione negoziata, tra cui l’applicazione del tasso legale agli interessi sui debiti tributari e la possibilità di rateizzazione fino a 72 o 120 rate. Fondamentale informare tempestivamente l’Amministrazione del diritto a fruire delle agevolazioni.
Nella bozza di circolare dedicata ai profili fiscali degli istituti introdotti dal D.lgs. 14/2019, attualmente in consultazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulle misure premiali previste per l’imprenditore che accede alla composizione negoziata della crisi. Tali benefici, disciplinati dall’art. 25‑bis del Codice della crisi, sono finalizzati a favorire il risanamento attraverso una riduzione degli oneri finanziari connessi ai debiti tributari.
Tra le principali agevolazioni assume rilievo la riduzione temporanea del tasso di interesse, che viene ricondotto alla misura del tasso legale. Il beneficio opera a condizione che le trattative si concludano positivamente mediante l’individuazione di una delle soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. b), del D.lgs. 14/2019. In tal caso, gli interessi vengono ricalcolati limitatamente al periodo compreso tra l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e la conclusione delle trattative.
Il tasso legale si applica a tutti i debiti tributari anteriori all’accesso alla composizione negoziata, nonché a quelli sorti nel corso della procedura e portati a conoscenza del debitore, inclusi avvisi di irregolarità, avvisi di liquidazione e liquidazioni periodiche IVA. La riduzione riguarda anche le somme già iscritte a ruolo o affidate all’Agente della riscossione.
Ulteriori premialità sono riconosciute sulle sanzioni, ma esclusivamente con riferimento a quelle maturate successivamente al deposito dell’istanza di nomina dell’esperto. Restano escluse, invece, le sanzioni già oggetto di una precedente rateizzazione dalla quale il debitore sia decaduto. Qualora le trattative si concludano con una delle soluzioni di regolazione della crisi previste dal Codice, è prevista la riduzione della metà degli interessi e delle sanzioni sui debiti tributari sorti prima dell’istanza.
Sul piano operativo, il debitore può accedere a un piano di rateizzazione fino a 72 rate mensili, estendibile fino a 120 rate in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà. L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate ed essere sottoscritta anche dall’esperto; per i carichi già affidati all’Agente della riscossione, la domanda va invece presentata ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73. Il piano di ammortamento è “all’italiana”, con applicazione del tasso legale agli interessi.
È infine chiarito che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute. Analoghi effetti decadenziali si producono in caso di accesso successivo ad altri strumenti di regolazione della crisi o di apertura di una procedura di liquidazione.