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Correzione di errori contabili dopo fusione: legittimazione e trattamento fiscale

May 7, 2026

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di errore contabile commesso da una società poi incorporata, è la società incorporante a essere legittimata alla correzione. Tuttavia, per gli errori “rilevanti” corretti nei bilanci dal 2025, il riconoscimento fiscale richiede la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa all’esercizio di competenza dell’errore.

Con la risposta a interpello n. 89 del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della correzione degli errori contabili in un contesto di fusione per incorporazione, chiarendo sia il profilo soggettivo della legittimazione sia le modalità di riconoscimento fiscale della correzione.

Sul piano civilistico e fiscale, l’Agenzia richiama gli effetti della fusione previsti dall’art. 2504‑bis c.c. e dall’art. 172, comma 4, del TUIR, in base ai quali la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici, contabili e fiscali della società incorporata. Ne consegue che, qualora l’errore contabile sia stato commesso dalla società incorporata in un esercizio precedente alla fusione, è la società incorporante il soggetto legittimato a procedere alla relativa correzione.

Nel caso esaminato, l’errore consisteva nella mancata rilevazione di un costo di competenza dell’esercizio 2024, qualificato come “rilevante” ai sensi dell’OIC 29. La società era stata incorporata nel corso del 2025, con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2025, e l’incorporante aveva correttamente operato la correzione nel bilancio 2025 mediante una rettifica negativa del saldo di apertura del patrimonio netto, in conformità ai principi contabili.

Sul piano fiscale, tuttavia, l’Agenzia precisa che trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal D.lgs. 192/2025, applicabile alle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025. Tale disciplina, più restrittiva rispetto al passato, esclude l’accesso alla procedura semplificata per gli errori qualificati come rilevanti. Di conseguenza, il componente negativo di reddito non può essere riconosciuto fiscalmente nell’esercizio in cui avviene la correzione contabile.

In questi casi, l’unica modalità di riconoscimento fiscale consiste nella presentazione di una dichiarazione integrativa (nel caso di specie, a favore) relativa al periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso, ossia il 2024, da parte della società incorporante in nome e per conto dell’incorporata, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del DPR 322/1998 e nei limiti dei termini di decadenza dell’azione accertatrice. L’eventuale eccedenza d’imposta emersa potrà poi essere utilizzata nella dichiarazione riferita al periodo d’imposta 2025.

 

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