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Crisi di gruppo: ruolo rafforzato e responsabilità dell’attestatore nei vantaggi compensativi

May 7, 2026

La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi valorizza il ruolo del professionista attestatore nelle procedure di gruppo, attribuendogli una funzione centrale nella dimostrazione dei vantaggi compensativi e nella legittimazione delle deroghe al principio di autonomia patrimoniale delle singole società.

Nella bozza di circolare posta in consultazione dall’Agenzia delle Entrate sui profili fiscali del D.lgs. 14/2019, particolare attenzione è dedicata alla disciplina dei gruppi di imprese, con specifico riferimento alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinate dal Codice della crisi. In tale contesto, viene significativamente rafforzato il ruolo del professionista indipendente incaricato dell’attestazione.

La circolare evidenzia il mutamento di prospettiva rispetto alla previgente legge fallimentare, che adottava un’impostazione rigidamente atomistica dell’impresa, incompatibile con una gestione unitaria della crisi di gruppo. Il CCII, pur confermando il principio dell’autonomia giuridica e patrimoniale delle singole società, introduce un approccio più flessibile, volto a consentire soluzioni coordinate quando ciò risulti più conveniente per i creditori.

In particolare, l’art. 284 del CCII consente la presentazione di un unico piano di gruppo, purché sia dimostrata la maggiore convenienza rispetto a piani autonomi. La chiave di lettura è rappresentata dai vantaggi compensativi, intesi come benefici economici, patrimoniali o finanziari – anche indiretti – che ciascuna impresa del gruppo consegue grazie alla gestione unitaria della crisi, tali da compensare eventuali sacrifici patrimoniali o trasferimenti infragruppo.

È proprio su tale profilo che l’Agenzia delle Entrate attribuisce un ruolo determinante all’attestatore, il cui giudizio deve rendere chiare, analitiche e quantificate le ragioni e gli importi dei benefici derivanti dalla procedura di gruppo, sia nel concordato preventivo sia negli accordi di ristrutturazione. In assenza di un’attestazione puntuale e motivata, non risulta giustificabile alcuna deroga al principio di indisponibilità del credito tributario.

L’attività dell’attestatore assume quindi una valenza che travalica la mera verifica formale del piano, imponendo una valutazione comparativa di efficienza economica delle soluzioni prospettate e la dimostrazione che i trasferimenti infragruppo non costituiscano atti di liberalità, ma operazioni funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori di ciascuna società coinvolta.

La circolare richiama, inoltre, gli obblighi di informativa rafforzata sulla struttura del gruppo e sui rapporti infragruppo (art. 289 CCII), nonché i poteri istruttori del commissario giudiziale, a conferma di un sistema che mira a prevenire abusi, conflitti di interesse e fenomeni elusivi, anche in sede di voto dei creditori.

 

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