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Mandato e territorialità IVA: organizzazione di eventi in Italia per committenti extra‑UE

May 7, 2026

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento IVA dei servizi resi da una società italiana, in qualità di mandataria senza rappresentanza, per l’organizzazione di eventi in Italia per conto di clienti extra‑UE. Centrale la distinzione tra servizi di accesso alla manifestazione, prestazioni accessorie e servizi “generici”, nonché il corretto ribaltamento dei costi al mandante.

Con la risposta a interpello n. 94 del 1° aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA applicabile ai servizi resi nell’ambito di un mandato senza rappresentanza conferito da un soggetto extra‑UE a una società italiana incaricata dell’organizzazione di eventi da svolgersi in Italia.

In via preliminare, l’Agenzia ha richiamato la disciplina della territorialità IVA dei servizi di accesso a manifestazioni e delle prestazioni accessorie connesse con l’accesso, che costituiscono una deroga alle regole ordinarie. Tali servizi, ai sensi dell’art. 7‑quinquies, lett. b), del DPR 633/72, sono territorialmente rilevanti nel luogo in cui l’evento è materialmente svolto, sia nei rapporti B2B sia nei rapporti B2C.

Tuttavia, la nozione di prestazioni “accessorie connesse con l’accesso” è interpretata in senso restrittivo. In base al regolamento UE n. 282/2011, rientrano in tale categoria solo i servizi forniti in relazione diretta con l’accesso alla manifestazione e resi alla persona che vi assiste, dietro un corrispettivo specifico. Sono invece espressamente esclusi i servizi di intermediazione nella vendita dei biglietti. Nel caso esaminato, l’Agenzia ha escluso che prestazioni quali alloggio, catering e servizi di biglietteria possano qualificarsi come accessorie all’accesso, trattandosi di servizi necessari alla partecipazione all’evento ma non direttamente connessi all’atto di accesso alla manifestazione.

Accertata la presenza di un mandato senza rappresentanza, l’Agenzia ha ribadito che i servizi acquistati dal mandatario presso fornitori italiani devono essere ribaltati al mandante extra‑UE applicando, per ciascun servizio, le regole di territorialità IVA proprie della prestazione originaria. Trova applicazione, anche ai fini della territorialità, il principio secondo cui il rapporto mandatario‑mandante assume lo stesso trattamento IVA del rapporto tra mandatario e terzo fornitore.

Ne consegue che:

  • per servizi quali alloggio e catering, l’IVA è territorialmente rilevante in Italia, in quanto prestazioni materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
  • per i servizi “generici” resi in ambito B2B, la territorialità segue la regola generale, con rilevanza nel Paese di stabilimento del committente extra‑UE.

Un ulteriore chiarimento riguarda il mark‑up (provvigione) applicato dalla società italiana al cliente extra‑UE. 

L’Agenzia qualifica tale margine come fee o commissione per l’attività organizzativa e di coordinamento, riconducibile a una prestazione “generica” B2B. Di conseguenza, l’IVA non è dovuta in Italia, in quanto il servizio si considera territorialmente rilevante nel Paese di stabilimento del committente.

 

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