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Gruppo IVA: il credito IVA non è trasferibile al consolidato fiscale

May 7, 2026

Con la risposta a interpello n. 88/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito IVA maturato da un Gruppo IVA non può essere trasferito al consolidato fiscale IRES. L’eccedenza può essere solo riportata, chiesta a rimborso o ceduta a terzi secondo le regole proprie del Gruppo IVA.

Con la risposta n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle modalità di utilizzo del credito IVA annuale maturato da un Gruppo IVA, affrontando un tema di particolare interesse operativo per i gruppi che applicano contestualmente il regime IVA di gruppo e il consolidato fiscale nazionale ai fini IRES

Nel caso esaminato, la società istante rivestiva il duplice ruolo di rappresentante del Gruppo IVA e di consolidante fiscale. In presenza di un rilevante credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale 2025, l’istante ipotizzava la possibilità di cedere tale eccedenza al consolidato fiscale, valorizzando l’assenza di un espresso divieto nelle istruzioni alla compilazione del rigo VX6 del modello IVA, dedicato alla cessione del credito in ambito di consolidato.

L’Agenzia delle Entrate ha respinto tale impostazione, richiamando il principio dell’autonomia soggettiva del Gruppo IVA, che costituisce un distinto soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In virtù di tale autonomia, il credito IVA è giuridicamente riferibile esclusivamente al Gruppo e non ai singoli partecipanti, neppure quando uno di essi assume il ruolo di rappresentante.

La conseguenza operativa è che il credito IVA di gruppo non può essere utilizzato in compensazione con debiti relativi ad altre imposte o contributi maturati in capo ai partecipanti, inclusi quelli afferenti al consolidato fiscale IRES. Il divieto trova fondamento nella regola generale secondo cui la compensazione presuppone la coincidenza soggettiva tra titolare del credito e titolare del debito, coincidenza che non ricorre nel rapporto tra Gruppo IVA e singole società partecipanti.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, le uniche modalità di utilizzo dell’eccedenza IVA di gruppo restano quindi quelle espressamente previste dalla disciplina di settore:

  • il riporto all’anno successivo;
  • la richiesta di rimborso, in presenza dei presupposti;
  • la cessione del credito a terzi, inclusi i singoli partecipanti al Gruppo, ma esclusivamente nell’ambito della procedura di rimborso e su delega dei partecipanti.

La risposta in commento chiarisce inoltre che l’assenza di un richiamo espresso al divieto di compensazione nelle istruzioni del modello IVA non può essere interpretata come apertura implicita alla cessione del credito IVA di gruppo al consolidato fiscale, trattandosi di istituti fondati su presupposti soggettivi e funzionali differenti.

 

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