212 PEOPLE

Titolare effettivo: accesso al Registro riorganizzato su tre canali

May 7, 2026

La bozza del nuovo decreto antiriciclaggio supera l’accesso pubblico generalizzato al Registro dei titolari effettivi e introduce un sistema a tre canali, differenziato per finalità e presupposti soggettivi. L’impostazione recepisce la giurisprudenza UE e rafforza la tutela dei dati personali, mantenendo al contempo elevati livelli di trasparenza per finalità di controllo.

Nella bozza di decreto legislativo di recepimento della nuova disciplina antiriciclaggio, approvata in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 10 marzo 2026 e attualmente all’esame del Parlamento, viene profondamente rivista la disciplina dell’accesso al Registro dei titolari effettivi. La riforma si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia UE, che ha censurato l’accesso indiscriminato del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva per contrasto con i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Il nuovo assetto supera quindi il modello introdotto dal DM 11 marzo 2022 n. 55, abrogando le disposizioni che consentivano l’accesso generalizzato, e ridefinisce le modalità di consultazione del Registro attraverso tre distinti canali, ciascuno con presupposti e finalità specifiche.

Il primo canale riguarda l’accesso privilegiato delle autorità, nazionali ed europee, coinvolte nella prevenzione e nel contrasto degli illeciti finanziari. A tali soggetti è garantito un accesso diretto, immediato e non filtrato alle informazioni, senza obbligo di informativa preventiva al titolare effettivo. Tra le autorità rientrano, tra le altre, il Ministero dell’Economia, le autorità di vigilanza, l’Unità di informazione finanziaria, la Guardia di Finanza, l’Autorità giudiziaria e l’Agenzia delle Entrate, nonché le nuove strutture europee antiriciclaggio. Tale impostazione è coerente con la Direttiva (UE) 2024/1640, che prevede registri centrali interconnessi accessibili alle autorità competenti.

Il secondo canale è riservato ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio (banche, intermediari finanziari, professionisti dell’area economico‑giuridica). L’accesso è consentito esclusivamente per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, previo accreditamento telematico e pagamento dei diritti di segreteria. È confermato, inoltre, l’obbligo di segnalare alla Camera di Commercio eventuali difformità tra le informazioni risultanti dal Registro e quelle acquisite nello svolgimento dell’attività professionale.

Il terzo canale introduce un accesso fondato sul legittimo interesse, che sostituisce l’accesso pubblico generalizzato. Tale accesso è riservato a soggetti che dimostrino un interesse qualificato, connesso alla prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto o del finanziamento del terrorismo. Il decreto individua categorie per le quali l’interesse è presunto (giornalisti, ONG, accademici, autorità pubbliche che gestiscono fondi, incluse stazioni appaltanti e soggetti PNRR), prevedendo un accesso differenziato tra informazioni essenziali e dati più estesi, anche di natura storica.

Find an office
Offices