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Mandato senza rappresentanza e IVA: la territorialità dei servizi va valutata prestazione per prestazione.

Apr 14, 2026

Nel mandato senza rappresentanza, i servizi acquistati dal mandatario non confluiscono automaticamente in un’unica prestazione. In assenza di accessorietà, ciascun servizio riaddebitato al mandante segue il proprio criterio di territorialità IVA, con effetti rilevanti per i rapporti con committenti extra UE.

Con la risposta a interpello n. 94/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA di un mandato senza rappresentanza conferito da un soggetto extra UE a una società italiana incaricata dell’organizzazione di eventi in Italia. La società mandataria acquistava una pluralità di servizi (alloggio, ristorazione, catering, biglietteria, trasporti, ecc.) da fornitori italiani, riaddebitandoli al cliente estero.

Il primo profilo affrontato riguarda la qualificazione delle prestazioni. L’Agenzia esclude che i servizi acquistati possano essere considerati “accessori” al servizio di accesso alla manifestazione. I servizi di accesso, infatti, sono soggetti a una disciplina speciale di territorialità, essendo rilevanti nel luogo di svolgimento materiale dell’evento, indipendentemente dalla qualifica del committente. Tuttavia, affinché una prestazione possa qualificarsi come accessoria, è necessario che sussista un nesso diretto con il diritto di accesso alla manifestazione e che la prestazione sia resa nell’ambito dell’organizzazione dell’evento stesso.

Richiamando la normativa unionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, l’Agenzia ribadisce che rientrano tra i servizi di accesso – e tra quelli accessori – solo le prestazioni strettamente connesse alla concessione del diritto di partecipazione all’evento, tipicamente veicolato tramite biglietto o titolo di ingresso. Restano esclusi i meri servizi di intermediazione e, più in generale, le prestazioni acquistate separatamente per conto del cliente che non incidono direttamente sul diritto di accesso.

Esclusa l’accessorietà, assume rilievo il principio proprio del mandato senza rappresentanza: ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 633/72, le prestazioni rese tra mandatario e mandante assumono la stessa qualificazione IVA delle prestazioni rese dal mandatario nei confronti dei terzi. L’Agenzia chiarisce che tale principio opera anche ai fini della territorialità, con la conseguenza che il riaddebito al mandante extra UE deve essere analizzato servizio per servizio.

In concreto, i servizi di alloggio, ristorazione e catering restano territorialmente rilevanti in Italia, in quanto prestazioni materialmente eseguite nel territorio dello Stato. Diversamente, per le prestazioni “generiche” B2B, il criterio di territorialità conduce alla non imponibilità in Italia, essendo rilevante il luogo di stabilimento del committente estero. La pluralità dei criteri applicabili impone quindi una scomposizione analitica delle prestazioni riaddebitate.

Da ultimo, l’Agenzia afferma che la fee del mandatario segue il regime delle prestazioni generiche. Resta tuttavia aperta, sul piano operativo, la questione della determinazione della base imponibile unitaria nelle ipotesi di mandato senza rappresentanza, alla luce della previsione secondo cui il corrispettivo dovrebbe includere anche il costo dei servizi acquistati e la provvigione, profilo che richiede particolare attenzione nella strutturazione contrattuale e nella fatturazione.

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