
Costi infragruppo: deducibilità legata a utilità effettiva e prova documentale
La Corte di Cassazione consolida il proprio orientamento in tema di costi infragruppo, ribadendo che la deducibilità delle prestazioni di servizi richiede la dimostrazione dell’effettiva utilità per la società beneficiaria e un’adeguata documentazione delle attività svolte. Non sono sufficienti contratti quadro o fatture generiche.
Con l’ordinanza n. 10456 del 22 aprile 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla deducibilità dei costi per servizi infragruppo, con specifico riferimento alle consulenze addebitate dalla società controllante alla controllata nell’ambito di rapporti di “service” regolati da contratti quadro. La Suprema Corte ha censurato la decisione di merito che aveva ritenuto deducibili i costi sulla base della sola esistenza del contratto e della fatturazione, evidenziando come la genericità delle fatture – prive di indicazioni su natura, quantità e qualità delle prestazioni – non consenta di ritenere assolto l’onere probatorio gravante sul contribuente.
In linea con un orientamento ormai consolidato, viene ribadito che, ai fini dell’inerenza ex art. 109, comma 5, TUIR, il contribuente deve provare l’esistenza del costo, la sua natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione all’attività d’impresa. In ambito infragruppo, tale prova assume un rilievo rafforzato, al fine di prevenire fenomeni elusivi nei rapporti tra imprese collegate.
La Cassazione precisa che non è richiesta una valutazione di convenienza economica della spesa; tuttavia, antieconomicità e incongruità possono costituire indici sintomatici di carenza di inerenza, la cui prova spetta all’Amministrazione finanziaria. Resta invece in capo al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva utilità del servizio ricevuto, che deve essere obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.
Particolarmente critico è il passaggio relativo ai corrispettivi forfetari determinati in misura percentuale sul fatturato: la Corte sottolinea che la determinatezza del costo non può esaurirsi nella previsione contrattuale, ma richiede la dimostrazione della concreta erogazione delle prestazioni in relazione alle operazioni effettivamente realizzate nel periodo d’imposta.
Viene inoltre chiarito che, pur in presenza di fatture generiche, il contribuente può fornire la prova dell’effettività dei servizi anche mediante documentazione integrativa (report, corrispondenza, evidenze operative), che l’Amministrazione è tenuta a valutare. Non sono invece sufficienti, di per sé, la mera indicazione di una percentuale fissa, la stipula di contratti pluriennali o l’assenza di personale qualificato presso la società beneficiaria.