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Abbigliamento protettivo per finalità sanitarie – aliquota IVA ridotta al 5%

9 giu 2025

Nonostante sia terminato il periodo dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e siano stati progressivamente abbandonati i protocolli di sicurezza Covid, possono ancora ritenersi agevolate con aliquota IVA del 5% le cessioni di articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie individuati dal n. 1-ter1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72.

È la conclusione raggiunta dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 141 del 23 maggio 2025, fornita a una società operante nel settore del commercio di articoli antinfortunistici e di protezione, che chiede se le cessioni di tali prodotti a clienti diversi (come aziende della grande distribuzione, grossisti e rivenditori) continuino a beneficiare dell’aliquota del 5%, anche quando non si tratta più di un’emergenza sanitaria in corso, e se la finalità sanitaria possa essere provata da una dichiarazione dell’acquirente, in cui attesta la destinazione a fini sanitari dei beni acquistati.

Dopo la fine dello stato di emergenza epidemiologica, infatti, alcuni dubbi sono sorti circa la continuazione dell’applicazione dell’Iva ridotta. In tale contesto, l’Agenzia delle entrate ribadisce che la disposizione in argomento non è mai stata abrogata e che, in assenza di interventi normativi specifici, la disciplina rimane in vigore. A conferma della validità dell’agevolazione anche in epoca post-pandemica, richiama poi la circolare n. 5/2023 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la quale è stato aggiornato l’elenco dei codici doganali riferibili a tali beni.

Riguardo alla precisa domanda sul requisito della finalità sanitaria e su come questa possa essere dimostrata, l’Agenzia chiarisce che, per applicare l’aliquota ridotta, i beni devono essere destinati a finalità sanitarie, e tale finalità può essere provata anche attraverso una dichiarazione dell’acquirente, che attestando la destinazione del bene a fini sanitari, soddisfa il requisito richiesto. In sostanza, è importante che si tratti di dispositivi di protezione individuale o di dispositivi medici, inclusi in specifici codici doganali riconosciuti, e che il loro utilizzo rispetti le caratteristiche tecniche di tutela e prevenzione.

L’interpretazione ufficiale è dunque che, se i beni ceduti sono Dpi o Dm inclusi nell’elenco doganale aggiornato, l’aliquota del 5% si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore al rivenditore, a condizione che non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario circa la loro destinazione d’uso.

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