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Telefisco 2026: primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza

Feb 9, 2026

Nel corso di Telefisco 2026, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno fornito importanti chiarimenti operativi su novità normative e adempimenti fiscali. Di seguito una selezione dei principali quesiti trattati, utile per valutare impatti e opportunità per contribuenti e operatori.

Telefisco 2026 - Le risposte degli esperti dell'Agenzia delle Entrate

Chiarimento 3 - Accertamento - Schema d’atto e obblighi di motivazione

Se a seguito d’istanza di adesione presentata dopo la notifica dello schema d’atto non viene raggiunto un accordo tra le parti, l’Ufficio nell’atto impositivo successivo deve motivare le ragioni per le quali non condivide quanto rappresentato dal contribuente nel corso del procedimento di adesione?

L’articolo 6-bis, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, stabilisce che «l’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere». Pertanto, in ragione di tale disposizione, che garantisce il diritto al contraddittorio pieno ed effettivo, si ritiene che l’atto impositivo debba tenere conto delle osservazioni del contribuente rappresentate nel corso del procedimento di adesione motivando in ordine alle ragioni per le quali l’Amministrazione finanziaria ritenga di non accogliere le stesse.

Chiarimento 4 - Accertamento - Schema d’atto e atti non soggetti a contraddittorio

Nel caso di notifica di schema d’atto relativo ad atto non soggetto a contraddittorio obbligatorio, ai fini del procedimento di adesione, le tempistiche da osservare sono quelle previste in ipotesi di contraddittorio obbligatorio? Analogamente, i termini di sospensione per l’impugnazione del successivo atto impositivo sono quelli previsti per le ipotesi di contraddittorio obbligatorio?

Il comma 2 dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 stabilisce che «non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione». La predetta disposizione normativa non preclude, tuttavia, la facoltà per l’Ufficio, anche per gli atti indicati nel richiamato comma 2, di procedere alla preventiva emanazione dello schema d’atto. Ne consegue che, una volta emesso lo schema d’atto di cui al comma 3 del medesimo articolo 6-bis, i termini procedimentali previsti per il contraddittorio preventivo, per le ipotesi di adesione, nonché i termini di sospensione dell’impugnazione dell’atto impositivo successivo allo schema d’atto, sono quelli previsti per le ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio.

Chiarimento 5 - Accertamento - Crediti d’imposta inesistenti e circostanze aggravanti

Nel caso di crediti d’imposta inesistenti, le nuove circostanze aggravanti, che consentono di aumentare dalla metà al doppio la sanzione base del 70%, implicano l’utilizzo di documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici nella rappresentazione dei requisiti oggettivi e soggettivi o possono essere irrogate anche in assenza di tali falsità, simulazioni e artifici?

Ai sensi dell’articolo 1, lettera g-quater) del decreto legislativo n. 74 del 2000, per crediti inesistenti si intendono:

1 i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

2 i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1 sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Relativamente alla categoria dei crediti inesistenti, il nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, rispettivamente ai commi 5 e 5-bis, ha modulato, mediante espresso richiamo all’articolo 1, comma 1, lettera g-quater) del decreto legislativo n. 74 del 2000, le sanzioni amministrative a seconda che si versi in una delle due ipotesi citate.In particolare, per la fattispecie di cui al numero 1), è stabilita l’irrogazione della sanzione pari al 70% del credito indebitamente utilizzato in compensazione. Diversamente, per i casi descritti al numero 2), la sanzione base è aumentata dalla metà al doppio. Infine, è opportuno ricordare – come precisato nell’atto di indirizzo del ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti del 1° luglio 2025 – che la fattispecie aggravata relativa ai crediti fraudolenti «ricorre anche nel caso in cui il credito sia generato artificiosamente e direttamente nel modello di pagamento F24».

Chiarimento 7 - Redditi d'impresa - Nuovo regime per le plusvalenze sulle partecipazioni Pex

Con riferimento al nuovo comma 1.1. dell’articolo 87 del Tuir, introdotto dal comma 51 della legge di Bilancio 2026, si chiede di confermare che le nuove condizioni ivi previste si applicano alle plusvalenze realizzate in relazione a cessioni di azioni o quote di partecipazione acquisite dal 1° gennaio 2026, come letteralmente previsto dal comma 54 della medesima legge di Bilancio per le plusvalenze su titoli e strumenti finanziari.

Il comma 54 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede che « [l]e disposizioni di cui ai commi 51, 52 e 53 si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico nonché ai contratti di cui all’articolo 109,comma 9, lettera b), del medesimo testo unico acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente». Pertanto, tenuto conto del tenore letterale del richiamato comma 1.1 dell’articolo 87 del Tuir, si ritiene che le nuove condizioni si applichino alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote (anche non rappresentate da titoli), acquisite a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026.

Chiarimento 10 - Iva - Imballaggi: «Fattura globale» e nota di accredito

Quale codice-tipo-documento deve essere utilizzato per l’emissione dell’autofattura o «fattura globale», prevista dal decreto ministeriale 11 agosto 1975 per gli imballaggi non restituiti entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla consegna con «patto di resa»? A seguito della restituzione degli imballaggi dopo l’emissione della suddetta «fattura globale», qual è il codice-tipo-documento che si deve utilizzare per emettere la nota di accredito necessaria per stornare la «fattura globale» già emessa?

L’articolo 1, punto 4) del Dm 11 agosto 1975 dispone che la fattura per imballaggi e recipienti consegnati nell’anno precedente e non restituiti deve essere emessa entro il 31 gennaio dell’anno successivo e in luogo dell’indicazione dei cessionari, deve recare apposita annotazione di riferimento al Dm di cui sopra. Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica impongono l’indicazione dei dati anagrafici del cessionario/committente. Visto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica le disposizioni del Dm del 11 agosto 1975 possono essere rispettate con l’emissione di un’autofattura «Fattura per auto-consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa» con «Tipo Documento» TD27 riportando i dati del cedente anche nel campo del cessionario e nel campo 2.1.1.11 l’annotazione degli estremi del decreto.

Per l’emissione della nota di accredito il codice «Tipo Documento» da utilizzare è il TD04.

Chiarimento 12 - Iva - Doppio invio allo Sdi per rettificare l’errore

Come si corregge l’errore in caso di invio allo Sdi di un documento con natura TD17 riferito a un servizio estero che è stato erroneamente integrato con l’aliquota Iva 22% anziché 10% oppure con aliquota Iva 22% anziché indicando il regime di non imponibilità (ex articolo 9 del Dpr 633/72)?

Per correggere un documento di tipo TD17 inviato allo Sdi contenente l’errata indicazione dell’aliquota Iva, è possibile procedere inviando il documento di tipo TD17 compilato correttamente preceduto da un documento di tipo TD17 compilato con gli stessi importi del documento errato, ma di segno contrario.

Chiarimento 15 - Ricerca & sviluppo - La certificazione del tax credit avviata pre-notifica è vincolante verso il Fisco

Si chiede se la certificazione del credito d’imposta R&S, avviata prima della notifica dello schema di atto ex articolo 6-bis della legge 212/2000 ma perfezionata per silenzio-assenso successivamente, precluda il recupero del credito già compensato dall’agenzia delle Entrate.

L’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 73/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2022, ha previsto che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare per la loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica. 

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 4 novembre 2023, numero 258, è stato istituito, presso il ministero delle Imprese e del made in Italy, l’Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.

Queste certificazioni, in relazione a quanto indicato dal comma 1, dell’articolo 3 del decreto, possono essere richieste «[…] a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta non siano già state constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo».

È altresì di rilevante importanza il comma 3 dell’articolo 4, che stabilisce che «per l’esame delle certificazioni, il ministero delle Imprese e del made in Italy può richiedere al soggetto certificatore, dandone notizia all’impresa, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della certificazione, l’invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione. Il soggetto certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro i quindici giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori quindici giorni a seguito di richiesta motivata.

Il ministero delle Imprese e del made in Italy completa l’attività di controllo nei sessanta giorni successivi all’invio della documentazione integrativa. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta la certificazione non produce effetti».

Infine, secondo il comma 2 del citato articolo 4, la certificazione, decorsi i termini indicati, «esplica effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica […], tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata».

Ciò posto, si ritiene che una certificazione del credito d’imposta per attività di R&S avviata prima della notifica dello schema d’atto ex articolo 6-bis della legge 212/2000 non preceduto da processo verbale di constatazione e perfezionata per silenzio-assenso successivamente, possa esplicare effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, nei termini e secondo le modalità stabilite dall’articolo 4, comma 2, e dall’articolo 3, comma 1, del Dpcm 15 settembre 2023. 

Chiarimento 18 - Rottamazione e riscossione - Il versamento ritardato della prima rata non fa scattare la decadenza

La disciplina della rottamazione quinquies stabilisce che, tra le cause di decadenza, vi sia l’omesso pagamento dell’unica rata, in scadenza al 31 luglio 2026. Analoga previsione non è disposta in caso di mancato versamento della prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale. Si chiede pertanto conferma del fatto che se il debitore omette o ritarda il versamento della prima rata, in scadenza sempre il 31 luglio 2026, non vi è decadenza dalla rottamazione quinquies.

In base all’articolo 1, comma 95, della legge 199/2025, la rottamazione-quinquies «non produce effetti» (con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e acquisizione dei versamenti effettuati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo) «in caso di mancato o di insufficiente versamento»: a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento”.

Si conferma, pertanto, che, ove il debitore scelga di effettuare in forma dilazionata il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione, l’omesso o ritardato versamento della prima rata non determina l’inefficacia della definizione stessa. Tuttavia, si incorrerà nell’inefficacia della definizione qualora il tardivo pagamento della prima (come di qualsiasi altra) rata si protragga per un lasso di tempo tale da determinare il mancato versamento di due rate, tenendo, comunque, conto che, nel caso in cui una rata non venga versata, la prima rata successiva pagata verrà imputata a quella precedentemente non corrisposta.

Telefisco 2026 - Le risposte degli esperti della Guardia di Finanza

Chiarimento 1 - Adesione al Pvc mediante pagamento rateale e comunicazione alla Procura

In presenza di reati tributari, in base al nuovo comma 2 dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 74/2000 l’avvio del pagamento rateale (in ipotesi anche con adesione integrale al Pvc) inibisce (salva la ricorrenza di determinate circostanze) il sequestro preventivo. L’adesione al Pvc redatto dalla Gdf mediante pagamento rateale viene comunicato alla Procura? Con quale tempistica, dal momento che la notizia di reato (di norma coincidente con la redazione del Pvc) va comunicata senza ritardo ma il contribuente ha 30 giorni per avvalersi dell’istituto definitorio?

In attuazione della legge delega per la riforma fiscale 111 del 9 agosto 2023, il decreto legislativo 87 del 2024 ha introdotto talune disposizioni finalizzate alla mitigazione della risposta penale in funzione del comportamento del contribuente volto a estinguere il debito tributario.

In particolare, il nuovo comma 2 dell’articolo 12-bis del Dlgs 74/2000 esclude la possibilità di operare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto dell’evasione qualora il debito tributario sia in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti, salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato.

Premesso quanto sopra, qualora all’esito di una verifica fiscale sia rilevata una condotta integrante astrattamente una fattispecie penal-tributaria, l’adesione al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza all’esito di un’attività ispettiva di natura fiscale e la regolare effettuazione dei pagamenti possono, pertanto, scongiurare l’applicazione di una misura ablativa.

In ragione dell’esigenza dell’Autorità giudiziaria di disporre degli elementi necessari ad assumere le decisioni di competenza ai sensi delle norme menzionate, infatti, il Comando generale ha impartito puntuali indicazioni operative ai reparti evidenziando la necessità, in occasione della formulazione di proposte di sequestro per reati tributari, di comunicare tempestivamente eventuali informazioni relative a pagamenti delle imposte dovute e/o procedure di rateizzazione in corso di esecuzione, di cui si abbia avuto evidenza nel corso delle proprie attività.

Chiarimento 2 - Coinvolgimento del terzo nelle violazioni fiscali

In presenza di violazioni tributarie anche non costituenti reato commesse da un contribuente/impresa, quali sono i criteri adottati per valutare l’eventuale responsabilità concorrente del terzo (consulente, notaio, avvocato, eccetera) rispetto a tale violazione fiscale commessa dal proprio cliente?

La responsabilità del professionista rispetto all’obbligazione tributaria propria del contribuente/cliente è un tema trattato più volte dalla giurisprudenza con riferimento a varie figure professionali, quali, a titolo esemplificativo, notai, ragionieri, avvocati tributaristi, consulenti fiscali in generale.

In presenza di violazioni tributarie costituenti reato (ad esempio, dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione) commesse da un contribuente, la responsabilità concorrente del terzo (consulente, notaio, avvocato, eccetera) viene valutata secondo i criteri generali del concorso di persone nel reato previsti dall’articolo 110 del Codice penale e dalla normativa speciale sui reati tributari (Dlgs 74/2000).

In particolare, possono rispondere, quali concorrenti nel reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, coloro che, pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la condotta illecita, «abbiano partecipato, in qualsivoglia modo, a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all’amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia» (Cassazione penale, 4 marzo 2020, n. 8785).

Rispetto al reato di dichiarazione infedele, è configurabile il concorso in capo al consulente tributario che, pur essendo estraneo e non ricoprendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione, andando oltre i propri doveri deontologici, abbia in qualsiasi modo istigato o determinato il soggetto tenuto alla presentazione della stessa a realizzare l’azione tipica (Cassazione penale, 16 giugno 2015, n. 24967).

Per quanto attiene, invece, ai reati tributari diversi da quelli di natura dichiarativa, la Suprema Corte ha ribadito che risponde di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti il professionista che suggerisca ai propri clienti di utilizzare tali documenti per abbattere il carico fiscale (Cassazione penale, 28 aprile 2016, n. 17418).

Qualora l’illecito abbia rilevanza esclusivamente sul piano amministrativo, i professionisti possono, in linea di massima, risultare sanzionabili a titolo di concorso nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di un loro cliente ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 472 del 1997, «in presenza di quelli che, sulla base di quanto affermato nella dottrina penalistica, sono gli elementi costitutivi della responsabilità per concorso di persone nell’illecito tributario, ovvero la pluralità di agenti, la realizzazione dell’elemento oggettivo dell’illecito da parte di almeno uno degli agenti, il contributo causale del singolo concorrente alla realizzazione del fatto illecito, la volontà effettiva di cooperare alla commissione dell’illecito» (Cassazione civile, 25 marzo 2025, n. 7948).

In linea generale, i reparti della Guardia di finanza procedono alla raccolta di tutti gli elementi necessari a garantire l’individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti al fine di consentire all’Autorità giudiziaria o agli Uffici finanziari di assumere le decisioni di competenza in ordine all’applicazione delle sanzioni penali o amministrative riferite alle condotte individuate.

Chiarimento 4 - Segnalazioni di operazioni sospette per violazioni tributarie

Si chiede se, in caso di violazioni tributarie, ai fini della segnalazione si debba considerare il superamento delle soglie penali per considerare doverosa la segnalazione di operazioni sospette ovvero, in caso di meri illeciti amministrativi, se non sussiste l’obbligo di segnalazione. In considerazione che il reato tributario ha natura dichiarativa, si chiede se si debba considerare quale momento iniziale il termine di scadenza per la dichiarazione fiscale che scade l’anno successivo alla potenziale violazione ovvero l’anno in corso della violazione.

Si premette che l’articolo 35 del decreto legislativo 231/2007 dispone che «i soggetti obbligati […] inviano senza ritardo alla Uif, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita […]».

L’Unità di informazione finanziaria con le recenti istruzioni, emanate in data 18 dicembre 2025, ha ribadito che la segnalazione di operazioni sospette rappresenta l’esito di un processo valutativo condotto a partire dall’individuazione di anomalie, soggettive e oggettive, che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio «analizzano al fine di decidere se esse possono essere giustificate sulla base delle informazioni a disposizione o se invece sono tali da configurare sospetti». Nel descritto processo valutativo «sono evitati automatismi e approcci cautelativi, per esempio fondati sul mero superamento di soglie quantitative minime, sulla ricezione di richieste di informazioni o sui controlli delle autorità». Pertanto, gli elementi informativi rilevanti devono essere esplicitati indicando le circostanze soggettive e oggettive su cui è fondato il sospetto.

Sul presupposto che «la segnalazione rappresenta uno strumento per prevenire la realizzazione di attività illecite e non presuppone la disponibilità di informazioni costituenti notizia di reato», il sospetto che si stia compiendo un’attività illecita è elemento sufficiente per l’invio di una sos sia nel caso in cui il segnalante non abbia la certezza che siano state superate le soglie di rilevanza penale, sia prescindendo dal termine di presentazione della dichiarazione fiscale.

 

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