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Rottamazione dei ruoli “quinquies” (legge di bilancio 2026)

Feb 9, 2026

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito il servizio di presentazione della domanda di adesione alla c.d. “rottamazione-quinquies” di cui alla L. 199/2025 e i relativi chiarimenti (FAQ Agenzia delle entrate-Riscossione 20.1.2026). Ambito applicativo La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dal¬l’1.1.2000 al 31.12.2023, derivanti da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione, da contributi INPS dichiarati e non pagati e da sanzioni per violazioni del codice della strada irrogate da amministrazioni statali. In costanza dei requisiti indicati dalla L. 199/2025, il contribuente, presentando domanda, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione. Termini di presentazione La domanda può essere presentata entro il 30.4.2026. Entro il 30.6.2026 verrà comunicato al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035. Benefici Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: - di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva; - di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si trat¬ta di imposte sui redditi e IVA oppure del diverso interesse ex DM 21.5.2009); - degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e degli interessi applicati dall’A¬gente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento; - dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. Presentazione della domanda La domanda di adesione può essere presentata mediante: - l’area pubblica; - l’area riservata. Area pubblica La domanda può essere inviata compilando l’apposito form. Dopo aver completato tutti i campi, si aprirà una schermata successiva nella quale occorre inserire il numero della cartella e/o dell’avviso di addebito dell’INPS che si vuole ricomprendere nell’adesione. Una volta presentata la domanda, il richiedente riceverà una prima e-mail con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati. Se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Area riservata Se la domanda viene presentata in area riservata, il servizio propone esclusivamente i ca¬richi “definibili”. Nell’area personale è presente una funzionalità che con¬sen¬te di inoltrare richiesta per conoscere quali carichi sono rottamabili. Una volta presentata la domanda, il richiedente riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Effetti della presentazione della domanda Una volta presentata la domanda: - non si possono avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73; - non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo; - sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili; - si è considerati adempienti ai fini del c.d. “blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni” ex art. 48-bis del DPR 602/73; - è possibile il rilascio del DURC ex art. 54 del DL 50/2017. Rottamazione-quater L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono essere ammessi alla nuova definizione agevolata i ruoli oggetto della precedente rottamazione rimasta inottemperata dal contribuente per tardivo o omesso pagamento. I ruoli possono essere ammessi solo se: - sono stati affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022; - derivino dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione, oppure trattasi di contributi INPS dichiarati e non pagati, o sanzioni per violazioni del Codice della Strada irrogate da Amministrazioni statali (eccetto quelle irrogate dalla polizia locale dei Comuni). Decadenza dalla rottamazione La rottamazione non produce effetti in caso di omesso oppure insufficiente pagamento della totalità delle somme, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata (art. 1 co. 95 della L. 199/2025). Come espressamente specificato nelle FAQ del 20.1.2026, nel caso di pagamento rateale il contribuente può rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della definizione agevolata. Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.

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