
Credito d’imposta autotrasportatori: le perdite sono riportabili senza limitazioni.
La Corte di giustizia tributaria di Parma ha stabilito che il credito d’imposta per gli autotrasportatori – in quanto componente “non concorrente alla formazione del reddito” – non va considerato un provento esente ai fini dell’articolo 84 del Tuir. Le perdite fiscali che ne derivano sono quindi integralmente riportabili. La pronuncia recepisce l’atto di indirizzo del MEF del 22 dicembre 2025.
La decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma (sentenza n. 24/02/2026 del 16 gennaio) rappresenta la prima applicazione giurisprudenziale dell’atto di indirizzo del MEF del 22 dicembre. Il caso riguardava il credito d’imposta riconosciuto agli autotrasportatori ai sensi dell’articolo 24‑ter del Testo unico accise, misura volta a compensare l’aumento delle accise sul carburante per veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Tale credito, non concorrente alla formazione del reddito e irrilevante ai fini del rapporto di deducibilità ex articolo 63 del Tuir, può generare – tramite esposizione in dichiarazione – una perdita fiscale.
Nel caso esaminato, la società rientrava nel perimetro del consolidato fiscale e la perdita generata dal credito d’imposta era confluita nel reddito imponibile complessivo della fiscal unit. L’Ufficio riteneva che tale perdita dovesse essere ridotta dell’importo qualificato come “provento esente”, limitando così il riporto ai sensi dell’articolo 84 del Tuir. La Corte ha invece sconfessato tale impostazione, affermando che i crediti d’imposta non concorrenti al reddito costituiscono un “tertium genus” rispetto ai proventi esenti o esclusi: non possono dunque essere ricondotti nel regime limitativo del riporto delle perdite. Ne consegue che la perdita è riportabile senza alcun abbattimento.
La pronuncia richiama espressamente l’atto di indirizzo MEF, che aveva già indicato come analoghe conclusioni debbano applicarsi anche ai molti incentivi introdotti negli ultimi anni, tra cui i contributi Covid, il credito R&S, i bonus “Transizione 4.0” e “5.0”. La logica è coerente: il legislatore ha qualificato tali componenti come “non concorrenti al reddito”, senza definirli proventi esenti, rendendo quindi improprio applicare le limitazioni dell’articolo 84. Restano invece esclusi da tale ambito strumenti come l’iperammortamento, che opera direttamente in dichiarazione senza generare un effetto analogo sui componenti reddituali.
La Corte ricorda inoltre che, nell’ambito del consolidato fiscale, la determinazione del reddito di gruppo avviene secondo l’articolo 118 Tuir e le norme attuative: in tale sede l’eventuale presenza di proventi esenti non genera effetti riduttivi sulle perdite di gruppo, rendendo ancor più evidente l’incongruità della tesi sostenuta dall’Ufficio.
Per le imprese di autotrasporto – e, più in generale, per le realtà che beneficiano di crediti d’imposta strutturati come componenti non concorrenti al reddito – la decisione fornisce un orientamento chiaro e favorevole: le perdite generate da tali incentivi sono integralmente riportabili e non devono essere depurate del relativo ammontare.