
Abolizione dell’esonero dalla ritenuta per agenzie di viaggio e altri intermediari: cosa cambia dal 1° marzo 2026
Dal 1° marzo 2026 viene meno l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni riconosciute ad agenzie di viaggio, mediatori marittimi e aerei, nonché agenti e commissionari di imprese petrolifere. I sostituti d’imposta dovranno quindi applicare, versare e certificare le ritenute secondo le regole ordinarie.
La legge di Bilancio 2026 ha ulteriormente ristretto il novero dei soggetti esonerati dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni, intervenendo sull’articolo 25‑bis, comma 5, del DPR 600/1973. Con la modifica normativa, viene abrogata la disposizione che prevedeva l’esonero per alcune categorie storicamente escluse dal meccanismo della ritenuta, tra cui agenzie di viaggio e turismo, agenti e mediatori marittimi e aerei, nonché agenti e commissionari di imprese petrolifere. Le nuove regole si applicano alle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026.
Il prestatore dovrà quindi indicare la ritenuta nella fattura elettronica, mentre il sostituto sarà tenuto a versarla mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Al momento non sono stati forniti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate circa l’eventuale istituzione di un nuovo codice tributo; è probabile che continui ad applicarsi il codice attualmente in uso (verosimilmente il 1040).
In materia di certificazione, il sostituto dovrà includere le provvigioni nella Certificazione Unica dell’anno successivo, compilando il quadro relativo al lavoro autonomo.
Restano confermate le aliquote di ritenuta:
- 11,50% (pari al 23% sul 50% della base imponibile) per gli agenti che non si avvalgono di dipendenti o collaboratori;
- 4,60% (pari al 23% sul 20%) per coloro che dichiarano di avvalersi in via continuativa di personale dipendente o collaboratori terzi.
Per applicare l’aliquota ridotta, l’agente deve presentare apposita dichiarazione annuale alla mandante. Tale dichiarazione mantiene validità per il solo anno di riferimento e va rinnovata negli anni successivi qualora persistano i requisiti.
Per gli operatori interessati — in particolare agenzie di viaggio e intermediari dei settori marittimo, aereo e petrolifero — sarà pertanto necessario aggiornare tempestivamente le procedure amministrativo‑contabili, assicurando la corretta impostazione della fatturazione elettronica, dei versamenti F24 e della certificazione annuale.