
Permute: dal 2026 la base imponibile IVA si calcola sui costi e non sul valore normale
Jan 21, 2026
Dal 1° gennaio 2026, per le operazioni permutative la base imponibile IVA non sarà più determinata sul valore normale dei beni e servizi scambiati, ma sull’ammontare complessivo dei costi sostenuti dal cedente o prestatore. La modifica, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, allinea la normativa italiana ai principi UE.
- La legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 138-139, L. 199/2025) ha modificato l’art. 13, comma 2, lett. d) del DPR 633/72, stabilendo che, per le operazioni permutative, la base imponibile IVA corrisponde all’ammontare complessivo dei costi riferibili ai beni e servizi scambiati, superando il precedente criterio del “valore normale”.
- La permuta, ai fini IVA, ha un ambito più ampio rispetto alla definizione civilistica: oltre agli scambi di beni, comprende anche quelli di beni con servizi e servizi con servizi. Questo significa che la fattispecie si realizza in numerosi settori (sport, comunicazione, hospitality, food), spesso senza che le parti ne abbiano piena consapevolezza.
- Cosa cambia operativamente
- Ogni operazione permutativa è trattata autonomamente: occorre verificare imponibilità, momento impositivo, aliquota e ora anche la base imponibile calcolata sui costi.
- I costi da considerare includono tutte le spese sostenute per la fornitura del bene o servizio, comprese quelle accessorie, dirette (materie prime, pubblicità) e indirette (personale, amministrazione), come chiarito dalla Corte di Giustizia UE.
- Il valore imponibile potrà risultare inferiore al valore negoziale, ma richiede una puntuale ricostruzione dei costi, con impatto sulle procedure contabili e contrattuali.
- Decorrenza e rischi
La nuova regola si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, poiché la modifica elimina una norma ritenuta incompatibile con il diritto UE, non si esclude che possa generare contenziosi anche per periodi precedenti, specie in sede di accertamento.
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