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Pagamenti in contanti da turisti esteri: nuovo limite per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Jan 21, 2026

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce una novità rilevante per commercianti al minuto e agenzie di viaggio che accettano pagamenti in contanti da parte di turisti stranieri: sale da 1.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale scatta l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, l’art. 1, comma 437, della L. 199/2025 ha aggiornato l’art. 3, comma 2-bis, del DL 16/2012, allineandolo all’attuale soglia ordinaria di utilizzo del contante prevista dalla normativa antiriciclaggio.

In particolare:

  • l’obbligo di comunicazione annuale riguarda ora le operazioni in contanti di importo compreso tra 5.000 e 14.999,99 euro;
  • le operazioni devono essere effettuate da persone fisiche di cittadinanza non italiana, residenti all’estero;
  • resta fermo il limite massimo di 15.000 euro per l’utilizzo del contante da parte dei turisti stranieri, che costituisce una deroga al limite ordinario di 5.000 euro previsto dal DLgs. 231/2007.

Gli adempimenti da rispettare

La deroga all’uso del contante per acquisti di beni e servizi legati al turismo presso commercianti al minuto e altri soggetti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e agenzie di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 comporta una serie di obblighi operativi, che restano pienamente in vigore.

  1. Identificazione del cliente

Per ciascuna operazione pari o superiore alla soglia ordinaria di utilizzo del contante (€ 5.000), l’esercente deve:

  • acquisire copia del passaporto del cliente;
  • ottenere una autocertificazione (art. 47 DPR 445/2000) che attesti:
    • la cittadinanza non italiana;
    • la residenza all’estero.

      2. Versamento del contante

Il denaro incassato deve essere:

  • versato entro il primo giorno feriale successivo all’operazione;
  • su un conto corrente intestato all’esercente;
  • allegando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina prevista dal DL 16/2012.

     3. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Le operazioni devono essere comunicate:

  • tramite il quadro TU del modello polivalente;
  • su base annuale.

I termini di invio sono:

  • 10 aprile dell’anno successivo, per i soggetti IVA mensili;
  • 20 aprile, per i soggetti IVA trimestrali.

Tra i dati da indicare figurano, tra l’altro:

  • generalità complete del cliente;
  • Stato estero e indirizzo di residenza;
  • estremi della fattura;
  • imponibile e IVA applicata.

Decorrenza

In assenza di una disciplina transitoria, il nuovo limite di 5.000 euro si applica alle operazioni effettuate nel 2025, che dovranno essere comunicate entro aprile 2026.

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