
Compensi e spese professionali a cavallo d’anno: il principio di cassa
Dal 2024, per i redditi di lavoro autonomo, l’imputazione temporale dei compensi dipende dalla tipologia di cliente: se è un sostituto d’imposta, il compenso è imponibile nell’anno in cui sorge l’obbligo di ritenuta; se è un privato, valgono le regole ordinarie basate sul momento di incasso o pagamento.
Il D.lgs. 192/2024 ha introdotto una modifica rilevante per i professionisti in tema di principio di cassa. L’obiettivo è evitare lo sfasamento tra il momento di effettuazione della ritenuta da parte del sostituto d’imposta e quello del relativo scomputo da parte del percipiente.
Nuova regola: se il committente è un sostituto d’imposta (società, impresa individuale, altro professionista), il compenso deve essere dichiarato nel periodo d’imposta in cui il sostituto è tenuto ad operare la ritenuta, indipendentemente dalla data di accredito sul conto del professionista.
Esempio: se una società ordina il bonifico il 30 dicembre 2025 e la somma è accreditata il 2 gennaio 2026, il compenso va dichiarato nel 2025, perché in quell’anno il sostituto ha effettuato il pagamento e la ritenuta.
Clienti privati: continuano ad applicarsi le regole ordinarie del principio di cassa:
- Contanti: rileva la consegna del denaro, con ricevuta.
- Assegno: il compenso si considera percepito alla consegna del titolo, non al versamento.
- Bonifico: rileva la data di accredito sul conto (data disponibilità).
Spese professionali: per i costi pagati con bonifico, conta la data in cui il professionista impartisce l’ordine di pagamento alla banca, anche se l’addebito avviene l’anno successivo.
Esempio: bonifico disposto il 31 dicembre 2025 e addebitato il 2 gennaio 2026 → il costo è deducibile nel 2025.