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Registratori telematici - strumenti di pagamento elettronico - Obbligo di collegamento dal 2026 - modalità

11 dic 2025

Con il provv. 31.10.2025 n. 424470, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1 co. 74 e 77 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), ha definito le modalità mediante le quali gli esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi potranno adempiere l’obbligo di collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico.

COLLEGAMENTO PER REGISTRATORI E SERVER RT

L’obbligo di collegamento tra strumenti di rilevazione dei corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico (es. POS) è stato previsto con decorrenza dall’1.1.2026.

Viene stabilito che non sarà necessario un collegamento “fisico” tra gli strumenti, ma che questo potrà essere effettuato registrando la matricola del registratore telematico in abbinamento ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico utilizzati, mediante un servizio web che sarà reso disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Il collegamento potrà essere effettuato direttamente dai soggetti obbligati oppure tramite un soggetto con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.

COLLEGAMENTO PER LA PROCEDURA WEB

Per chi trasmette i corrispettivi tramite la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, il collegamento con gli strumenti di pagamento potrà avvenire all’interno della medesima procedura.

TERMINI PER IL COLLEGAMENTO DEGLI STRUMENTI

Nonostante l’obbligo di collegamento decorra dall’1.1.2026, l’Agenzia delle Entrate ha previsto un’attuazione graduale. In particolare:

  • per gli strumenti di pagamento che sono già nella disponibilità dell’esercente e per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento agli strumenti di certificazione dei corrispettivi dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del suddetto servizio web (tale data sarà comunicata con un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate);
  • a regime, invece, quindi laddove il contratto di convenzionamento sia stipulato dopo il 31.1.2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro la fine di tale mese (ad esempio, in caso di POS attivato il 1° febbraio, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile).

Variazione degli strumenti già registrati

Le suddette regole previste a regime si applicano anche in caso di variazione degli strumenti già registrati.

MEMORIZZAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO

L’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prevede altresì che gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi memorizzino in modo puntuale e trasmettano in modo aggregato i dati dei pagamenti elettronici.

Con il provvedimento in esame viene precisato che:

  • la memorizzazione dei dati di pagamento è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare;

i dati dei pagamenti elettronici memorizzati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche previste per l’invio dei corrispettivi.

 

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