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Esenzione da ritenuta sulle royalty valida anche prima dell’autorizzazione del Fisco

13 mar 2026

La Corte di giustizia UE (causa C‑828/24) ha stabilito che l’esenzione da ritenuta prevista dalla direttiva 2003/49/CE opera dal momento del pagamento, purché sussistano le condizioni sostanziali, anche se l’attestazione e la decisione amministrativa sono presentate o rilasciate successivamente. L’attestazione non crea il diritto, ma si limita a certificarne l’esistenza; eventuali ritardi non possono compromettere l’esenzione.

La direttiva 2003/49/CE, che disciplina l’esenzione da ritenuta per interessi e royalty tra società consociate di Stati membri diversi, è oggetto di una recente e rilevante interpretazione da parte della Corte di giustizia UE. Con la pronuncia nella causa C‑828/24, la Corte ha chiarito che l’esenzione opera retroattivamente, a condizione che i requisiti sostanziali fossero già presenti al momento del pagamento, indipendentemente dalla tempestività della presentazione dell’attestazione al Fisco.

Secondo i giudici europei, l’impostazione corretta è di natura sostanziale: il diritto all’esenzione non dipende da un’autorizzazione preventiva, ma discende direttamente dal fatto che il beneficiario delle royalty soddisfi i requisiti richiesti dalla direttiva, quali:

  • residenza in altro Stato membro;
  • partecipazione qualificata tra le società;
  • qualifica di beneficiario effettivo.

La pronuncia ribalta l’impostazione seguita da alcune amministrazioni nazionali, che avevano trasformato la procedura in un meccanismo quasi autorizzativo, subordinando l’esenzione alla presentazione tempestiva dell’attestazione. La Corte afferma invece che la decisione amministrativa non attribuisce il diritto, ma si limita a prenderne atto. Di conseguenza, l’esenzione può essere riconosciuta anche per periodi antecedenti alla decisione e alla stessa presentazione dell’attestazione.

La Corte conferma inoltre che la disciplina sulle domande di rimborso (art. 1, par. 15, della direttiva), applicabile quando la ritenuta sia già stata operata, non può essere interpretata come introduzione di un termine decadenziale per le domande di esenzione. Si tratta infatti di un regime autonomo, che non può essere utilizzato per limitare diritti di natura sostanziale in assenza di un recepimento esplicito da parte degli Stati membri.

Sarà ora determinante verificare come i singoli Stati membri adegueranno le proprie prassi a un principio che, per coerenza, impone di evitare interpretazioni formalistiche e di riconoscere l’esenzione anche in caso di tardiva dimostrazione dei requisiti.

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