
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4401 del 26 febbraio 2026, ha affermato che l’aliquota IVA applicata dal consorzio nei confronti del committente deve estendersi anche alle prestazioni rese dalle consorziate al consorzio stesso. La scelta dell’aliquota non può dunque differire, in presenza di un rapporto di strumentalità funzionale all’esecuzione dell’appalto.
Con l’ordinanza n. 4401 depositata il 26 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul regime IVA applicabile ai rapporti tra consorzio, consorziate e committente, fornendo un chiarimento di rilievo per gli operatori che utilizzano modelli consortili per l’esecuzione di appalti complessi. La vicenda riguardava un consorzio che aveva applicato al committente l’aliquota agevolata del 10%, mentre le consorziate, per le prestazioni rese al consorzio, avevano applicato l’aliquota ordinaria, ritenendo che il regime agevolato riguardasse esclusivamente il rapporto consorzio‑committente.
La Cassazione ha invece ribadito il principio secondo cui il regime fiscale applicabile al rapporto principale deve estendersi anche ai rapporti interni, quando questi ultimi risultano strumentali all’esecuzione dell’appalto. Le prestazioni rese dalle consorziate al consorzio sono infatti considerate, sostanzialmente, parte dell’unica operazione resa nei confronti del committente. Ne deriva che la determinazione dell’aliquota IVA deve essere omogenea lungo l’intera catena contrattuale.
Secondo la Corte, le attività svolte dalle consorziate non costituiscono prestazioni autonome rispetto a quelle rese al committente, ma rappresentano operazioni rese al committente stesso, realizzate “attraverso lo strumento del consorzio”, il quale agisce in nome proprio ma per conto delle consorziate. Tale impostazione valorizza la funzione economica del consorzio quale veicolo operativo e non quale soggetto dotato di autonomia operativa rispetto alle consorziate.
L’orientamento della Cassazione comporta implicazioni operative rilevanti:
- i consorzi e le consorziate devono verificare la coerenza dell’aliquota IVA applicata nei due passaggi (consorziate → consorzio; consorzio → committente);
- occorre monitorare la corretta classificazione delle prestazioni rese dalle consorziate, al fine di evitare disallineamenti che potrebbero generare rilievi in sede di controllo;
- l’analisi dell’aliquota deve basarsi sulla natura dell’appalto complessivamente considerato, essendo irrilevante la struttura giuridica interna del consorzio;
- gli operatori dovranno eventualmente adeguare i sistemi di fatturazione, i contratti consortili e le procedure interne di imputazione dei ricavi.
La decisione consolida un orientamento che punta a evitare disarmonie tra le operazioni interne ed esterne del consorzio e a garantire un’applicazione uniforme dell’IVA nelle attività svolte in forma consortile.