
Decreto Fiscale 2026: crediti Transizione 5.0, dividendi, IVA e novità operative per imprese e contribuenti
Il DL 27 marzo 2026 n. 38, come modificato dal DL 3 aprile 2026 n. 42, introduce un pacchetto articolato di misure fiscali: nuovo credito d’imposta per Transizione 5.0 in caso di esaurimento fondi, eliminazione delle soglie per dividendi e PEX, interventi su IVA, imposte indirette, contributi previdenziali e regimi agevolativi. Le disposizioni sono già in vigore, seppure in corso di conversione e quindi suscettibili di ulteriori modifiche da monitorare.
Con il DL 27 marzo 2026 n. 38 (c.d. “Decreto Fiscale”), entrato in vigore il 28 marzo 2026 e successivamente modificato dal DL 3 aprile 2026 n. 42, il legislatore è intervenuto su numerosi ambiti della fiscalità d’impresa e delle persone fisiche, introducendo misure di immediato impatto operativo.
Una delle principali novità riguarda il credito d’imposta Transizione 5.0. Alle imprese che hanno presentato le comunicazioni al GSE, risultate tecnicamente ammissibili ma rimaste escluse per esaurimento delle risorse, è riconosciuto un nuovo credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo originariamente richiesto, entro un plafond complessivo di 1.302,3 milioni di euro per il 2026. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, senza limiti annuali, ed è fiscalmente irrilevante ai fini IRES e IRAP. È inoltre previsto un contributo specifico per impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili e per le relative certificazioni, con limiti di spesa pluriennali e modalità attuative demandate a un successivo decreto del MIMIT.
Sul fronte della fiscalità dei capitali, il decreto abroga, con effetto retroattivo dall’1° gennaio 2026, le soglie partecipative introdotte dalla legge di bilancio 2026 per l’esclusione dei dividendi e per la participation exemption, ripristinando un regime più lineare e facendo venir meno anche gli obblighi di ricalcolo degli acconti 2026.
Rilevante anche l’introduzione di una disciplina espressa dell’avviamento negativo ai fini IRES e IRAP per i soggetti IAS/IFRS, che consente la tassazione rateizzata in cinque esercizi della quota imputata a conto economico, con decorrenza retroattiva dal periodo d’imposta 2024. La misura è circoscritta alle operazioni di cessione d’azienda o di ramo che garantiscano continuità aziendale e mantenimento dei livelli occupazionali.
Sul piano operativo, si segnala il rinvio al 1° maggio 2026 dell’applicazione della ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e di altri intermediari, con obblighi di adeguamento contrattuale e procedurale per committenti e percipienti, nonché la reintroduzione temporanea dell’esenzione dalla ritenuta sui premi sportivi dilettantistici, entro il limite complessivo di 300 euro per il periodo 28 marzo – 31 dicembre 2026.
Il decreto interviene inoltre su IVA e imposte indirette, modificando la decorrenza delle nuove regole sulla base imponibile delle operazioni permutative (applicabili solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026) e aumentando l’imposta di bollo sui conti correnti e libretti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, con riflessi anche sull’IVAFE. In ambito contributivo, viene ridotto il tasso di interesse per la dilazione dei debiti previdenziali, ora pari al 4,15% annuo per le rateazioni presentate dal 28 marzo 2026.
Infine, il decreto chiarisce l’incumulabilità tra il regime dei neo‑residenti e il nuovo regime degli impatriati (con effetto dai trasferimenti di residenza dal 2027) e rinvia al 1° luglio 2026 l’applicazione del contributo sui “piccoli pacchi” extra‑UE di valore non superiore a 150 euro.
Nel complesso, il provvedimento richiede un’attenta analisi degli impatti immediati e una tempestiva revisione delle scelte fiscali e operative già adottate per il 2026.