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Fondo di Tesoreria TFR: nuovi requisiti dimensionali e istruzioni operative dal 2026

14 apr 2026

La legge di Bilancio 2026 ha modificato in modo rilevante l’ambito soggettivo di applicazione del Fondo di Tesoreria TFR. Dal 2026 l’obbligo di versamento può sorgere anche negli anni successivi all’avvio dell’attività, in funzione della media occupazionale dell’anno precedente. La Circolare INPS n. 12/2026 fornisce le prime indicazioni operative e contabili.

Con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS ha illustrato le modalità applicative delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 alla disciplina del Fondo di Tesoreria per il TFR di cui all’art. 1, comma 755, della legge n. 296/200

La principale novità riguarda il superamento del criterio “statico” basato sulla dimensione occupazionale nel solo primo anno di attività. A decorrere dai periodi di paga dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria può sorgere anche negli anni successivi, qualora il datore di lavoro raggiunga o superi determinate soglie dimensionali, calcolate sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

In sede di prima applicazione, per il biennio 2026‑2027, l’obbligo sorge se la media annuale dei dipendenti non è inferiore a 60 addetti. In assenza di una disciplina speciale per il periodo 2028‑2031, torna applicabile la soglia ordinaria di 50 addetti, mentre dal 1° gennaio 2032 l’obbligo viene ulteriormente esteso ai datori di lavoro con almeno 40 dipendenti. Per le aziende di nuova costituzione continua invece a valere il criterio previgente: il conferimento al Fondo è dovuto se, nell’anno di inizio attività, viene raggiunta la media di 50 addetti.

Restano soggetti all’obbligo tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico, nonché gli enti pubblici economici e gli organismi pubblici privatizzati per i rapporti di lavoro regolati dal diritto comune. 

Il versamento al Fondo di Tesoreria è dovuto per i lavoratori che non aderiscono a forme pensionistiche complementari, nonché nei casi di prima assunzione in cui il dipendente esprima, entro 60 giorni, la volontà di mantenere il TFR in azienda.

Dal punto di vista operativo, la quota di TFR da versare è pari al 7,41% della retribuzione utile del periodo di paga, al netto del contributo dello 0,50% previsto dalla legge n. 297/1982. Il versamento avviene con periodicità mensile, entro il giorno 16 del mese successivo, con le stesse modalità della contribuzione previdenziale ordinaria e senza possibilità di fruire di agevolazioni contributive.

La circolare fornisce inoltre indicazioni specifiche per i periodi pregressi e per le aziende che maturano l’obbligo nel corso del 2025 o del 2026, introducendo nel flusso Uniemens il nuovo codice causale CF05 per il versamento degli arretrati. Ai datori di lavoro che rientrano nei requisiti dimensionali è richiesto di richiedere il codice di autorizzazione “1R”, ferma restando la possibilità per l’Istituto di effettuare verifiche d’ufficio.

Le modifiche impongono quindi alle imprese una verifica puntuale della media occupazionale 2025, al fine di individuare correttamente l’insorgenza dell’obbligo contributivo dal 2026 e adeguare tempestivamente le procedure paghe e i flussi dichiarativi, riducendo il rischio di omissioni e di versamenti tardivi.

 

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