
Note di credito IVA: termine del 30.04.2026 per i presupposti maturati nel 2025
Entro il 30 aprile 2026 devono essere emesse le note di variazione in diminuzione relative a presupposti verificatisi nel 2025. Il rispetto del termine è essenziale per salvaguardare il diritto alla detrazione dell’IVA, che potrà essere esercitato nelle liquidazioni periodiche o, al più tardi, in dichiarazione.
Il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale 2026 (relativa al periodo d’imposta 2025), fissato al 30 aprile 2026, assume rilievo anche ai fini dell’emissione delle note di variazione in diminuzione. In base al coordinamento tra la disciplina delle variazioni IVA e quella del diritto alla detrazione, la nota di credito deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto che legittima la variazione.
Ne consegue che, laddove il presupposto si sia manifestato nel corso del 2025, la nota di credito potrà essere validamente emessa nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026. In tal caso, l’IVA a credito potrà essere portata in detrazione nella liquidazione periodica del mese o trimestre di emissione della nota, ovvero, in alternativa, confluirà nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2026.
Particolare attenzione deve essere posta all’individuazione del momento in cui il presupposto per la variazione si considera verificato (c.d. dies a quo), poiché da tale data decorre il termine ultimo per l’emissione del documento. Il momento rilevante varia in funzione della fattispecie: ad esempio, nelle procedure concorsuali occorre distinguere a seconda che la procedura sia stata avviata prima o dopo il 26 maggio 2021, data a partire dalla quale la normativa individua espressamente l’assoggettamento del debitore alla procedura come evento legittimante la variazione.
Analoghe valutazioni si rendono necessarie nei casi di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione del contratto, nei quali il presupposto coincide, di regola, con la data della pronuncia giudiziale che determina il venir meno (totale o parziale) dell’operazione originaria.
Restano escluse dall’ambito applicativo del termine del 30 aprile le ipotesi di variazione derivanti da accordi sopravvenuti tra le parti o da errori di fatturazione relativi a operazioni inesistenti, per le quali continua a trovare applicazione il limite temporale di un anno dall’effettuazione dell’operazione.
In caso di mancata emissione tempestiva della nota di credito, il recupero dell’IVA può essere valutato attraverso strumenti alternativi, quali la dichiarazione IVA integrativa a favore (in presenza di errori od omissioni) oppure l’istanza di rimborso, purché l’omissione non sia riconducibile a un comportamento inerte o negligente del contribuente.