
La circ. Assonime 3.7.2025 n. 16 ha analizzato alcune problematiche applicative della disciplina fiscale della correzione degli errori contabili di cui all'art. 83 co. 1 del TUIR (come modificato dal DL 73/2022, conv. L. 122/2022, e dalla L. 197/2022 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022) che risultano ancora di incerta soluzione nonostante i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con le risposte interpello 21.3.2024 n. 73 e 4.3.2025 n. 63.
Secondo l'Associazione, sulla base di tali chiarimenti:
- la rilevanza fiscale delle poste correttive nel periodo d'imposta in cui l'errore viene corretto (prevista dalla disciplina in esame) dovrebbe far venir meno il presupposto applicativo delle sanzioni per infedele dichiarazione;
- dovrebbero rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina la generalità degli errori contabili, ivi compresi, dunque, quelli che vertono sulla qualificazione e sulla quantificazione dei componenti reddituali;
ad alcune poste correttive (in particolare quelle attinenti alla quota capitale dei canoni di locazione e alle quote di ammortamento) dovrebbe essere attribuita la medesima rilevanza fiscale che avrebbero assunto nel periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore, mentre le poste legate alla rilevanza del c.d. ROL fiscale di cui all'art. 96 del TUIR dovrebbero assumere rilevanza fiscale nel periodo d'imposta in cui l'errore viene corretto, sulla base dei limiti e delle condizioni di riferimento.