
Dal 2026 cambiano i termini di trasmissione delle Certificazioni Uniche: 16 marzo per redditi di lavoro dipendente e assimilati, 30 aprile per lavoro autonomo abituale e provvigioni, 31 ottobre per redditi esenti o non dichiarabili con precompilata. Novità anche sui codici reddituali per lavoro sportivo e medici.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli CU 2026 e le relative istruzioni, introducendo importanti modifiche ai termini di invio e al contenuto delle certificazioni. La novità principale riguarda la tripla scadenza per la trasmissione telematica:
- 16 marzo: certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo non abituale, redditi diversi e locazioni brevi;
- 30 aprile: certificazioni per redditi di lavoro autonomo abituale (arti e professioni) e provvigioni derivanti da rapporti continuativi (commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d’affari);
- 31 ottobre: certificazioni per redditi esenti e redditi non dichiarabili tramite dichiarazione precompilata.
Questa suddivisione risponde all’esigenza di rendere disponibile la dichiarazione precompilata entro il 20 maggio di ogni anno e richiede un’attenta pianificazione da parte dei sostituti d’imposta.
Sul piano contenutistico, si segnalano modifiche ai codici reddituali per il lavoro sportivo:
- eliminazione delle tipologie “N2” e “N3” relative a contratti diversi dal subordinato o dalla collaborazione coordinata e continuativa;
- utilizzo dei codici “A” (sportivi professionisti abituali), “A” con codice 20 (sportivi dilettanti abituali) e “M” (lavoro autonomo non abituale).
È stata inoltre riattivata la tipologia reddituale codice 24 per somme erogate ai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici in continuità assistenziale in regime forfetario, non soggette a ritenuta d’acconto. Per queste fattispecie non si applica l’esonero dal rilascio della CU previsto dall’art. 4 del DPR 322/1998.