
Cassazione: datore di lavoro condannato per caduta del panettiere su pavimento scivoloso. Omettere il DVR significa non prevenire il rischio
Con la sentenza n. 34696 del 24 ottobre 2025, la Quarta Sezione penale della Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per lesioni colpose ai danni di un dipendente, ribadendo un principio ormai consolidato: l’omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) integra una violazione grave e autonoma, che espone il datore a responsabilità penale anche quando l’infortunio deriva da un rischio apparentemente “banale” o connaturato all’attività produttiva.
Il caso riguardava un panettiere che, durante le operazioni di accensione del forno, era scivolato sul pavimento bagnato riportando una seria lesione al gomito. L’ispezione dello SPRESAL aveva evidenziato più violazioni: mancata valutazione dei rischi, assenza di formazione e sorveglianza sanitaria, e pavimentazione non conforme alle prescrizioni dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, risultata liscia e scivolosa a causa della farina e dei liquidi utilizzati nella lavorazione.
Il datore di lavoro aveva sostenuto in Cassazione che la caduta fosse dipesa da un’imprudenza del lavoratore, ma la Corte ha respinto la tesi difensiva, ricordando che il comportamento del lavoratore può interrompere il nesso causale solo se abnorme, imprevedibile e del tutto estraneo al rischio tipico dell’attività. Nel caso in esame, il rischio di scivolamento era invece del tutto prevedibile e doveva essere gestito preventivamente attraverso il DVR e con adeguate misure organizzative.
I giudici hanno richiamato il principio secondo cui la sicurezza equivale a prevenzione, e il DVR rappresenta “lo strumento centrale della politica aziendale di tutela della salute dei lavoratori”. L’assenza di tale documento, o la sua redazione meramente formale, impedisce di individuare i rischi specifici e di adottare le misure idonee per eliminarli o ridurli.
Sul piano sanzionatorio, la Cassazione ha accolto solo il motivo relativo alla pena, rilevando che l’art. 590, comma 3, c.p. prevede in alternativa – e non congiuntamente – la reclusione o la multa. La sentenza è stata dunque annullata limitatamente alla pena, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari per la rideterminazione, restando confermata la responsabilità dell’imputato.
La decisione ribadisce, in sostanza, che la mancata valutazione dei rischi non è una mera omissione burocratica, ma una violazione sostanziale del dovere di garanzia del datore di lavoro, che risponde penalmente per gli eventi lesivi conseguenti a rischi non previsti e non gestiti. Un monito chiaro, soprattutto per le piccole imprese artigiane, a non sottovalutare l’importanza del DVR come strumento di prevenzione e di tutela, non solo dei lavoratori ma anche dello stesso datore di lavoro.