
L’OIC pubblica in consultazione una bozza di emendamenti all’OIC 32 – Strumenti finanziari Derivati con la finalità di evitare rappresentazioni fuorvianti della performance operativa.
In particolare, l’OIC propone di modificare l’OIC 32 prevedendo la classificazione del fair value di detti derivati in un’apposita voce della sezione operativa. L’OIC ha, inoltre, chiarito che il fatto che la società utilizzi gestionalmente i derivati per coprire il rischio prezzo deve emergere dalla realtà operativa e non da una semplice dichiarazione o da una documentazione formale e il rischio prezzo deve essere relativo a beni utilizzati nell’attività caratteristica. Ciò deve essere supportato dalla strategia della società nella gestione del rischio.
Di conseguenza, anche per venire incontro ad esigenze poste da alcuni utilizzatori, i derivati classificati al fair value e utilizzati per esigenze gestionali delle imprese potrebbero essere iscritti in un’apposita voce della sezione operativa del bilancio anziché, come avviene attualmente, nella sezione finanziaria.
È il caso, ad esempio, delle società che commerciano in commodities, i quali ricorrono indifferentemente a contratti che prevedono la consegna fisica della commodity (contratti fisici) o a derivati per attuare le proprie strategie di gestione del rischio e potrebbero fornire una rappresentazione della performance operativa del tutto distorta ove gli effetti economici delle due tipologie di operazioni siano rilevati in sezioni del conto economico diverse: attualmente gli effetti dei contratti fisici sono classificati nella sezione operativa, mentre quelli dei contratti derivati nella sezione finanziaria.
OIC propone anche di intervenire nei contratti di acquisto e vendita di energia rinnovabile. In particolare, si propone di chiarire, in linea con un’interpretazione analoga giunta dallo IASB, che un contratto contenente l’obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili non è considerato un derivato a meno che la quantità di energia che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata. Nei contratti di acquisto di energia rinnovabile, infatti, non sempre è possibile utilizzare tutta l’energia acquisita nel momento in cui viene consegnata e pertanto l’energia in eccesso deve essere venduta sul mercato. Seppure tali vendite siano previste già al momento della sottoscrizione del contratto e possono essere frequenti, non sono effettuate con intento speculativo. Infine, l’OIC propone di intervenire sulle relazioni di copertura in cui contratti finanziari su energia rinnovabile, che regolano solo differenze tra il prezzo di mercato dell’energia e il prezzo contrattuale sulla base dell’energia prodotta dall’impianto rinnovabile, sono designati come strumenti derivati di copertura. Secondo le attuali disposizioni dell’OIC 32, è possibile designare come elemento coperto solo una quantità fissa di energia elettrica ed inoltre la transazione programmata di acquisto o vendita deve essere altamente probabile. Coerentemente si propone di modificare lo standard sulla parte delle relazioni di copertura per ridurre il rischio che l’utilizzo di tali contratti come strumenti di copertura possa determinare erronee rappresentazioni a conto economico.
Gli emendamenti sono stati posti in una consultazione pubblica che si concluderà il 31 maggio prossimo.