
L’OIC ha pubblicato il parere inviato al MASE sul trattamento contabile del meccanismo Energy Release 2.0.
I benefici connessi al contratto Energy release possono essere contabilizzati già nel 2025 dai soggetti che applicano i principi contabili nazionali.
Lo ha precisato OIC rispondendo ad un quesito posto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in merito al particolare contratto disegnato per le imprese a forte consumo di energia, le cosiddette energivore, per promuovere la produzione di energia rinnovabile. Nel suo parere l’OIC ricorda che il contratto Energy Release stabilisce tra l’altro:
- il diritto dell’energivoro ad incassare/pagare il differenziale tra il prezzo di mercato dell’energia e il prezzo definito dal Gestore dei servizi energetici (GSE), in misura pari a 65 €/MWh, sulla quantità di energia assegnata dal GSE all’energivoro per un periodo di 3 anni, 2025-2027, (“anticipazione”);
- l’obbligo dell’energivoro di realizzare, anche tramite un soggetto terzo, entro 40 mesi nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all’energia oggetto di anticipazione;
- l’obbligo dell’energivoro di restituire l’energia elettrica assegnata dal GSE in 20 anni;
- l’obbligo dell’energivoro di restituire il cd “vantaggio residuo” ossia il valore del beneficio dell’anticipazione che non risulti restituito dopo 20 anni.
Il quesito posto si inquadra in una circostanza eccezionale derivante da una norma nazionale che rappresenta un unicum normativo. A giudizio dell’Organismo Italiano di Contabilità l’impresa energivora che decida di trasferire tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di Energy Release a un terzo delegato entro la data di chiusura dell’esercizio 2025 deve valutare il rischio di dover restituire al GSE gli eventuali benefici incassati, qualora non riesca a trovare un accordo con un terzo, neanche a seguito della gara competitiva.
Nel valutare tali rischi ai sensi dell’OIC 29 il soggetto energivoro considera i fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Tali fatti devono confermare che il rischio di restituzione al GSE degli eventuali benefici incassati è da considerarsi remoto al 31 dicembre 2025.
Quanto alla stima del beneficio di competenza dell’esercizio 2025 si deve tener conto degli elementi che emergono nel 2026 ma entro la data di formazione del bilancio. Al riguardo, la circostanza in cui l’impresa energivora abbia individuato in via definitiva il corrispettivo per il soggetto delegato alla produzione di energia rinnovabile attraverso la stipula di un contratto irrevocabile, appare sufficiente per poter stimare attendibilmente e prudentemente il beneficio economico di competenza del 2025. In assenza di tale accordo la stima attendibile, pur sempre di competenza del 2025, può essere fatta solo conosciuti gli esiti dell’asta bandita per selezionare il soggetto affidatario.