
Collegio sindacale e crisi d’impresa: il ruolo di vigilanza “anticipatoria”
La nuova formulazione della relazione del collegio sindacale al bilancio 2025 rafforza il ruolo dell’organo di controllo nella rilevazione tempestiva dei segnali di crisi, valorizzando la vigilanza su assetti e indicatori economico‑finanziari di natura prospettica. Il focus si sposta dall’accertamento ex post alla prevenzione e all’early warning.
In occasione della redazione della relazione al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, il collegio sindacale è chiamato a porre maggiore attenzione alla funzione di vigilanza preventiva sull’emersione dei segnali di crisi. La nuova impostazione della relazione ex art. 2429, comma 2, c.c. enfatizza infatti il controllo sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo‑contabile, inteso non solo come strumento di corretta rilevazione dei fatti aziendali, ma anche come presidio idoneo a intercettare tempestivamente situazioni di squilibrio
Particolarmente significativa è l’eliminazione del riferimento alla “acquisizione di conoscenza” dell’adeguatezza degli assetti, espressione che rinviava a una presa d’atto successiva agli eventi. La nuova formulazione conferma invece una vigilanza dinamica e continuativa, orientata alla verifica dell’esistenza di procedure interne e di indicatori predittivi capaci di segnalare per tempo il deterioramento della continuità aziendale.
In tale contesto assumono rilievo le Norme di comportamento del collegio sindacale, che consentono di qualificare in modo puntuale l’attività di vigilanza svolta: dall’assetto organizzativo, al sistema di controllo interno, fino al sistema amministrativo‑contabile e alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale. Il collegio è quindi chiamato a valutare non solo la correttezza formale degli assetti, ma anche la loro effettiva capacità informativa a supporto delle decisioni degli amministratori.
Sul piano operativo, la vigilanza deve essere esercitata anche attraverso l’analisi dei dati economico‑finanziari rilevanti ai fini della disciplina della crisi d’impresa, con particolare riferimento alla sostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi e alla coerenza dei flussi di cassa prospettici. In questo ambito risultano utili sia gli indicatori normativi previsti dal Codice della crisi, sia gli indici elaborati dal CNDCEC (DSCR, indici di liquidità, di indebitamento e di sostenibilità finanziaria), da utilizzare come strumenti di supporto e non come automatismi.
Il rafforzamento del ruolo anticipatorio del collegio sindacale si inserisce pienamente nella logica dell’allerta interna, che impone all’organo di controllo – e, oggi, anche al revisore – di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la presenza di segnali di crisi, favorendo l’adozione tempestiva di misure correttive. Ne deriva l’esigenza, per le imprese, di strutturare un set informativo periodico da condividere in consiglio di amministrazione, idoneo a supportare un monitoraggio continuo della continuità aziendale e a ridurre il rischio di interventi tardivi o meramente reattivi.