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Dividendi: nessun automatismo, serve la delibera assembleare

Jan 21, 2026

Il Tribunale di Milano ha chiarito che, nelle società di capitali, il diritto dei soci alla distribuzione degli utili non sorge automaticamente con l’approvazione del bilancio, ma richiede una specifica delibera assembleare. La clausola statutaria non può derogare alla norma imperativa dell’art. 2433 c.c.

Con ordinanza del 6 febbraio, il Tribunale di Milano ha escluso che le clausole statutarie che prevedono l’attribuzione degli utili alle azioni, salvo diversa destinazione deliberata dall’assemblea, possano generare un diritto automatico dei soci alla distribuzione. Tale interpretazione renderebbe superflua la delibera assembleare, che invece è indispensabile per trasformare l’utile – componente del patrimonio netto – in dividendo, ossia in diritto particolare del socio.

Il procedimento è chiaro:

  • gli amministratori redigono il progetto di bilancio e formulano la proposta di destinazione degli utili;
  • l’assemblea approva il bilancio e decide se distribuire gli utili, reinvestirli o accantonarli a riserva.

La norma di riferimento, l’art. 2433 c.c., è di natura imperativa e tutela l’interesse prevalente della società, dei creditori e degli altri soci rispetto all’interesse individuale alla percezione del dividendo. L’accertamento dell’utile tramite approvazione del bilancio è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre una delibera specifica di distribuzione. Prima di tale delibera, il socio ha solo una aspettativa e non un diritto al dividendo.

Il diritto al dividendo è quindi una fattispecie a formazione progressiva: chiusura dell’esercizio, accertamento dell’utile, approvazione del bilancio e decisione assembleare. Solo dopo questi passaggi il dividendo può essere pagato, e comunque nei limiti di utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato.

 

 

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