
OIC 34: applicazione del principio dei ricavi anche dal lato dell’acquirente
La Norma di comportamento AIDC n. 234/2026 chiarisce che i criteri dell’OIC 34, nati per la rilevazione dei ricavi, devono essere applicati anche dal lato dell’acquirente nei contratti complessi. Ne deriva l’obbligo di analisi delle singole unità elementari di contabilizzazione e il pieno riconoscimento fiscale delle scelte contabili adottate, in base al principio di derivazione rafforzata.
Con la Norma di comportamento n. 234 del 5 febbraio 2026, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – sezione di Milano – ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione del principio contabile OIC 34 – Ricavi nella prospettiva dell’acquirente di beni e servizi, colmando un rilevante vuoto interpretativo.
L’OIC 34, entrato in vigore dal 1° gennaio 2024, disciplina la rilevazione dei ricavi nei contratti complessi e con corrispettivi variabili, ponendo al centro il contratto e la sua scomposizione in unità elementari di contabilizzazione. Sebbene il principio sia formalmente rivolto al venditore, la Commissione AIDC afferma che, in assenza di una disciplina specifica sui costi dal lato dell’acquirente, quest’ultimo è comunque tenuto ad applicare criteri analoghi, in coerenza con i postulati dell’OIC 11 e con il principio della rappresentazione sostanziale.
In concreto, l’acquirente deve procedere a:
- analizzare il contratto di acquisto per identificare le singole prestazioni promesse;
- allocare il corrispettivo complessivo alle diverse unità elementari, includendo eventuali componenti variabili;
- rilevare contabilmente i costi secondo la competenza economica delle singole componenti contrattuali.
Tale approccio può determinare asimmetrie contabili rispetto al trattamento adottato dal fornitore. Tuttavia, la Norma di comportamento chiarisce che la mancanza di simmetria non costituisce un ostacolo al riconoscimento fiscale delle scelte contabili, in quanto il principio di derivazione rafforzata non richiede una rappresentazione speculare tra le parti contrattuali, ma mira a evitare fenomeni di doppia deduzione o di mancata deduzione in capo allo stesso soggetto.
Particolare rilievo assume il richiamo alla politica contabile: laddove non esista una regola OIC espressa, l’impresa è tenuta a definire una propria policy, facendo riferimento in via gerarchica ai principi contabili nazionali applicabili per analogia o, in subordine, ai principi internazionali compatibili con l’OIC 11. Se correttamente documentata e coerente con i postulati di bilancio, tale politica assume piena rilevanza anche ai fini fiscali.
Sul piano operativo, le indicazioni AIDC impongono alle imprese acquirenti – in particolare a quelle coinvolte in contratti complessi (fornitura di beni con servizi accessori, contratti pluriennali, premi e incentivi legati a volumi o performance) – di rafforzare le attività di analisi contrattuale e di documentazione delle stime adottate. L’adeguata formalizzazione delle scelte contabili diventa infatti presupposto essenziale per la tenuta fiscale delle imputazioni effettuate.
La presa di posizione dell’AIDC rappresenta un passaggio rilevante verso una lettura sostanzialistica e coerente dei principi contabili nazionali e offre alle imprese un quadro interpretativo più solido per gestire contabilmente e fiscalmente i contratti complessi dal lato dell’acquirente, in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria.