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DDL BILANCIO 2026 e Permute: dal 2026 l’IVA si calcola sui costi, non più sul valore normale

Nov 10, 2025

Il Ddl di Bilancio 2026 propone una modifica alla determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative, sostituendo il valore normale con il criterio dei costi riferibili ai beni e servizi scambiati. La novità, non ancora definitiva, è soggetta all’approvazione parlamentare.

L’articolo 35 del disegno di legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina IVA delle operazioni permutative, superando il criterio del “valore normale” finora previsto dall’art. 13, comma 2, lett. d) del DPR 633/72. La modifica, frutto di un confronto tra l’Amministrazione finanziaria e la Commissione europea, mira ad allineare la normativa nazionale ai principi unionali, in particolare alla direttiva 2006/112/CE.

La nuova regola, applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, prevede che la base imponibile sia determinata in funzione dell’ammontare complessivo dei costi riferibili ai beni e servizi scambiati. Si tratta di un cambiamento significativo, che comporta il passaggio da una valorizzazione stimata (valore normale) a una valorizzazione oggettiva basata sui costi sostenuti.

Dal punto di vista operativo, sarà necessario identificare con precisione i costi diretti e indiretti relativi ai beni o servizi oggetto di permuta. Particolare attenzione dovrà essere posta nei casi di beni autoprodotti, per i quali occorrerà ricostruire il costo industriale, includendo materiali, manodopera e spese generali. La nuova impostazione potrebbe risultare favorevole per i contribuenti, riducendo il rischio di contestazioni e valorizzazioni arbitrarie da parte dell’Amministrazione.

La norma prevede una clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi, lasciando impregiudicata la validità delle operazioni effettuate secondo la disciplina attuale. Tuttavia, la modifica potrebbe avere riflessi anche su accertamenti pendenti, laddove il ricorso al valore normale sia stato contestato per incompatibilità con il diritto UE.

Si evidenzia che la disposizione è contenuta in una bozza di legge e pertanto non è ancora definitiva. L’approvazione è subordinata all’esito dell’iter parlamentare della legge di Bilancio.

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