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Cambio di destinazione dei beni: il regime IVA resta invariato

Dec 11, 2025

La Corte di giustizia UE (sentenza C-602/24) ha stabilito che la modifica della destinazione finale dei beni, anche se avviene dopo la cessione, non comporta automaticamente la variazione del regime IVA applicato, purché siano provati il trasferimento dei beni e la loro uscita dal territorio unionale.

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  2. Con la sentenza C-602/24 del 1° agosto 2025, la Corte di giustizia europea ha chiarito un principio di rilevante impatto operativo: il cambio di destinazione dei beni ceduti non implica, di per sé, la riqualificazione dell’operazione ai fini IVA. Nel caso esaminato, una cessione inizialmente qualificata come intracomunitaria si è trasformata in esportazione extra-UE, senza che il cedente ne fosse informato. L’autorità fiscale aveva contestato l’esenzione, sostenendo la natura interna della vendita.
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  4. I giudici hanno confermato che l’operazione mantiene la non imponibilità, seppur con diverso titolo (art. 146 direttiva 2006/112 per l’esportazione, anziché art. 138 per la cessione intracomunitaria), a condizione che:
  5. vi sia stato il trasferimento della disponibilità dei beni al cessionario;
  6. sia provata l’uscita fisica dei beni dall’Unione;
  7. sia dimostrata l’esportazione, anche se la prova è fornita dall’autorità fiscale.
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  9. Questo orientamento esclude la riqualificazione come operazione interna, poiché non si realizza alcun consumo nel territorio UE. Inoltre, la Corte ha ribadito che l’effettiva esportazione elimina il rischio di frode o evasione, rendendo irrilevante la mancanza di volontà originaria delle parti di configurare l’operazione come esportazione.
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  11. Implicazioni pratiche
  • Le imprese devono conservare ogni evidenza documentale che attesti l’uscita dei beni dal territorio unionale, anche se il trasporto non è gestito direttamente dal cedente.
  • Il principio si applicherebbe anche alle operazioni triangolari: se è provato l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione (UE o extra-UE), la non imponibilità della prima cessione deve essere riconosciuta, anche in assenza di accordi formali tra le parti.
  • La pronuncia potrebbe ridimensionare interpretazioni restrittive, come quelle emerse in prassi (es. risposta interpello 136/2023), che tendono a qualificare come imponibili le vendite in cui l’esportazione avviene per iniziativa di un soggetto diverso dal cessionario originario.

 

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