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Transfer pricing: verifiche fiscali valide solo con un corretto utilizzo delle banche dati

Dec 11, 2025

La Corte tributaria lombarda (sentenza 2401/2025) ha stabilito che l’uso di banche dati non allineate all’epoca dei fatti invalida il ricalcolo del prezzo di trasferimento e la pretesa erariale.

Nelle verifiche sui prezzi di trasferimento, il ricalcolo proposto dall’Amministrazione è valido solo se basato su un iter metodologico rigoroso. Due errori ricorrenti sono stati evidenziati:

  1. Versione della banca dati: deve essere quella disponibile all’epoca delle transazioni contestate, non quella aggiornata alla data della verifica.
  2. Triennio di riferimento: non può includere l’anno oggetto di verifica, poiché i dati dei comparables non sono disponibili al momento delle operazioni.

Questi principi suggeriscono alle imprese di adottare analisi di benchmark coerenti e di documentare i criteri adottati.

Implicazioni operative:

  • Aggiornare le procedure interne per la selezione dei comparables.
  • Conservare evidenze della versione della banca dati utilizzata.
  • In caso di contenzioso, verificare la correttezza metodologica dell’accertamento.

 

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