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Bozza OIC 10: rendiconto finanziario più uniforme e semplificato

Jun 16, 2026

L’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla nuova versione dell’OIC 10 – Rendiconto finanziario, con l’obiettivo di ridurre le disomogeneità applicative. Tra le principali novità: un unico punto di partenza nel metodo indiretto (risultato ante imposte), nuova classificazione di interessi e dividendi e maggiore trasparenza sulle voci residuali.

La bozza del nuovo OIC 10, pubblicata dall’Organismo Italiano di Contabilità e in consultazione fino al 31 luglio 2026, rappresenta un intervento di aggiornamento rilevante per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria. Le modifiche proposte derivano da un’attività di Post Implementation Review, supportata da un’analisi empirica su oltre mille rendiconti finanziari, dalla quale sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non uniformi e un uso eccessivo di voci residuali.

La prima novità di maggiore impatto operativo riguarda il metodo indiretto di determinazione dei flussi dell’attività operativa. L’OIC propone di assumere come unico punto di partenza l’utile (o la perdita) ante imposte, eliminando la possibilità di partire dall’utile d’esercizio. La scelta mira a semplificare il processo di redazione e a rendere più coerente la riconciliazione tra risultato economico e flussi di cassa, riducendo passaggi intermedi spesso fonte di errori applicativi.

Un secondo filone di intervento riguarda la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi e dividendi. In base alla bozza, interessi attivi e dividendi incassati sono ricondotti all’attività di investimento, in quanto proventi generati da impieghi finanziari, mentre interessi passivi e altri oneri finanziari confluiscono nell’attività di finanziamento, coerentemente con la rappresentazione dei costi connessi alla struttura finanziaria dell’impresa. Tale impostazione rafforza la leggibilità del rendiconto e l’allineamento con la logica economico‑finanziaria sottostante.

La bozza interviene inoltre su factoring e reverse factoring, ambiti che hanno generato numerosi dubbi applicativi. L’approccio proposto è quello della coerenza con la classificazione adottata nello stato patrimoniale: se l’operazione determina la rilevazione di un debito finanziario, i relativi flussi (incrementi e decrementi del debito verso il factor) sono esposti nell’attività di finanziamento. A supporto dell’applicazione uniforme, vengono introdotti esempi illustrativi dettagliati.

Un ulteriore elemento qualificante della revisione è il rafforzamento dell’informativa sulle voci residuali del rendiconto finanziario (ad esempio “altri elementi non monetari” o “altre variazioni del capitale circolante netto operativo”). In presenza di importi rilevanti, la società dovrà fornire una composizione analitica in calce al prospetto, con l’obiettivo di migliorare trasparenza e comparabilità tra bilanci.

Infine, la bozza disciplina numerose casistiche specifiche finora non trattate in modo esplicito (contributi in conto impianti incassati, operazioni di cash pooling, svalutazioni e rivalutazioni di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto), fornendo indicazioni puntuali sulla corretta collocazione dei relativi flussi. In vista dell’adozione della versione definitiva del principio, le imprese e i responsabili amministrativi sono chiamati a valutare l’impatto delle nuove regole sui propri schemi di rendiconto e ad aggiornare, se necessario, procedure e sistemi contabili.

 


 

 

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