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Responsabilità penale nelle organizzazioni complesse: Assonime invoca il principio di affidamento.

9 feb 2026

Assonime evidenzia la necessità di attribuire la responsabilità penale solo ai soggetti che si trovano concretamente nella posizione di prevenire o impedire l’illecito. Nei gruppi societari e nelle strutture articolate, il principio di affidamento diventa centrale per evitare imputazioni “a distanza” verso vertici aziendali lontani dal rischio operativo.

La gestione dei rischi e la corretta allocazione delle responsabilità riveste un ruolo cruciale nelle organizzazioni complesse, in particolare quando si affrontano eventi colposi di gravissima entità. Assonime, nel Caso n. 1/2026, analizza recenti procedimenti penali – tra cui gli incidenti di Viareggio, Acqualonga e Pioltello – che hanno coinvolto dirigenti e amministratori apicali chiamati a rispondere per fatti verificatisi in contesti operativi lontani dal loro diretto intervento. In queste situazioni si è configurata una vera e propria “responsabilità da lontano”, che alimenta un dibattito articolato sul criterio dell’esigibilità del comportamento richiesto ai fini dell’addebito colposo. 

Con l’introduzione del D.lgs. 231/2001 e l’evoluzione delle normative in tema di prevenzione dei rischi, le imprese sono state chiamate a strutturare sistemi organizzativi sempre più procedimentalizzati, con chiara individuazione dei ruoli e delle aree di rischio. Ciò dovrebbe portare a riconoscere che la responsabilità penale spetti a chi è concretamente nella posizione di prevenire o impedire l’evento, e non automaticamente a chi ricopre una posizione apicale ma non ha controllo diretto sulle dinamiche operative. Tale impostazione trova riscontro anche in giurisprudenza, come evidenziato nelle sentenze Thyssenkrupp e Impregilo.

Nei procedimenti relativi ai disastri di Viareggio e dell’autostrada Napoli–Canosa, invece, la responsabilità è stata estesa ai vertici societari, compresi amministratori delegati, nonostante l’evento fosse riconducibile a specifiche anomalie manutentive gestite a livelli operativi periferici. Ciò ha comportato – secondo Assonime – un ribaltamento della logica della colpa, concentrando l’imputazione sui vertici e assolvendo coloro che erano più vicini alla gestione del rischio.

Di segno opposto, la sentenza del Tribunale di Milano sul disastro di Pioltello ha riconosciuto la validità di un modello organizzativo policentrico, caratterizzato da deleghe, procure e autonomie operative coerenti con la distribuzione dei rischi. In tale quadro, le posizioni di garanzia sono state attribuite ai responsabili effettivi delle attività di manutenzione e controllo, confermando la possibilità di un sistema organizzativo efficiente e conforme ai principi del D.lgs. 231/2001. 

Assonime richiama quindi la necessità di un’applicazione coerente del principio di affidamento, fondato su una lettura funzionale e sistemica delle posizioni di garanzia. Per i gruppi societari e le realtà con articolazioni territoriali e operative complesse, ciò implica valorizzare la ripartizione interna delle responsabilità, evitando automatismi che rischiano di disincentivare processi organizzativi virtuosi e di attribuire responsabilità a soggetti lontani dal rischio specifico. 

Sul piano operativo, per le imprese è fondamentale assicurare:

  • modelli organizzativi chiaramente articolati, con deleghe effettive, formalizzate e coerenti con le competenze dei responsabili;
  • sistemi di controllo delle attività manutentive e ispettive adeguatamente documentati;
  • periodiche verifiche della tenuta complessiva del modello 231, con focus sulla mappatura dei rischi;
  • tracciabilità delle decisioni gestionali e dei flussi informativi tra vertici e funzioni operative.

Una corretta strutturazione delle responsabilità consente non solo di prevenire gli illeciti ma anche di tutelare l’ente e gli organi apicali da imputazioni non allineate al reale esercizio del potere-dovere di vigilanza.

 

Assonime evidenzia la necessità di attribuire la responsabilità penale solo ai soggetti che si trovano concretamente nella posizione di prevenire o impedire l’illecito. Nei gruppi societari e nelle strutture articolate, il principio di affidamento diventa centrale per evitare imputazioni “a distanza” verso vertici aziendali lontani dal rischio operativo.

La gestione dei rischi e la corretta allocazione delle responsabilità riveste un ruolo cruciale nelle organizzazioni complesse, in particolare quando si affrontano eventi colposi di gravissima entità. Assonime, nel Caso n. 1/2026, analizza recenti procedimenti penali – tra cui gli incidenti di Viareggio, Acqualonga e Pioltello – che hanno coinvolto dirigenti e amministratori apicali chiamati a rispondere per fatti verificatisi in contesti operativi lontani dal loro diretto intervento. In queste situazioni si è configurata una vera e propria “responsabilità da lontano”, che alimenta un dibattito articolato sul criterio dell’esigibilità del comportamento richiesto ai fini dell’addebito colposo. 

Con l’introduzione del D.lgs. 231/2001 e l’evoluzione delle normative in tema di prevenzione dei rischi, le imprese sono state chiamate a strutturare sistemi organizzativi sempre più procedimentalizzati, con chiara individuazione dei ruoli e delle aree di rischio. Ciò dovrebbe portare a riconoscere che la responsabilità penale spetti a chi è concretamente nella posizione di prevenire o impedire l’evento, e non automaticamente a chi ricopre una posizione apicale ma non ha controllo diretto sulle dinamiche operative. Tale impostazione trova riscontro anche in giurisprudenza, come evidenziato nelle sentenze Thyssenkrupp e Impregilo.

Nei procedimenti relativi ai disastri di Viareggio e dell’autostrada Napoli–Canosa, invece, la responsabilità è stata estesa ai vertici societari, compresi amministratori delegati, nonostante l’evento fosse riconducibile a specifiche anomalie manutentive gestite a livelli operativi periferici. Ciò ha comportato – secondo Assonime – un ribaltamento della logica della colpa, concentrando l’imputazione sui vertici e assolvendo coloro che erano più vicini alla gestione del rischio.

Di segno opposto, la sentenza del Tribunale di Milano sul disastro di Pioltello ha riconosciuto la validità di un modello organizzativo policentrico, caratterizzato da deleghe, procure e autonomie operative coerenti con la distribuzione dei rischi. In tale quadro, le posizioni di garanzia sono state attribuite ai responsabili effettivi delle attività di manutenzione e controllo, confermando la possibilità di un sistema organizzativo efficiente e conforme ai principi del D.lgs. 231/2001. 

Assonime richiama quindi la necessità di un’applicazione coerente del principio di affidamento, fondato su una lettura funzionale e sistemica delle posizioni di garanzia. Per i gruppi societari e le realtà con articolazioni territoriali e operative complesse, ciò implica valorizzare la ripartizione interna delle responsabilità, evitando automatismi che rischiano di disincentivare processi organizzativi virtuosi e di attribuire responsabilità a soggetti lontani dal rischio specifico. 

Sul piano operativo, per le imprese è fondamentale assicurare:

  • modelli organizzativi chiaramente articolati, con deleghe effettive, formalizzate e coerenti con le competenze dei responsabili;
  • sistemi di controllo delle attività manutentive e ispettive adeguatamente documentati;
  • periodiche verifiche della tenuta complessiva del modello 231, con focus sulla mappatura dei rischi;
  • tracciabilità delle decisioni gestionali e dei flussi informativi tra vertici e funzioni operative.

Una corretta strutturazione delle responsabilità consente non solo di prevenire gli illeciti ma anche di tutelare l’ente e gli organi apicali da imputazioni non allineate al reale esercizio del potere-dovere di vigilanza.

 

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