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Obbligatorietà dell’azione penale e misure cautelari nella responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001.

9 feb 2026

La Corte di Cassazione ha ribadito che il Pubblico Ministero è obbligato a procedere anche contro l’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, ove sussistano sufficienti elementi, privilegiando le misure interdittive verso la società rispetto a quelle personali, se ritenute più adeguate a prevenire la reiterazione del reato.

Dovere del Pubblico Ministero di procedere anche nei confronti dell’ente

Il Pubblico Ministero che proceda per un reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e disponga di elementi sufficienti per avviare indagini anche nei confronti dell’ente è tenuto a svolgere tale accertamento. L’obbligatorietà dell’azione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato dell’ente discende direttamente dalla previsione normativa che ha introdotto questa forma di responsabilità.

Tale principio è stato ribadito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 143, depositata il 5 gennaio scorso, che ha annullato senza rinvio un’ordinanza cautelare. In quel caso, per reati di associazione a delinquere, corruzione, turbativa d’asta, truffa e frode nelle pubbliche forniture, era stata applicata una misura restrittiva nei confronti del legale rappresentante di un ente, sebbene il pericolo di reiterazione dell’attività illecita fosse stato individuato nella persistente operatività di schermi societari piuttosto che nella condotta personale dell’indagato. Secondo la Corte, l’unica misura idonea e proporzionata sarebbe stata, nel caso concreto, l’adozione di un provvedimento interdittivo nei confronti dell’ente.

Coordinamento tra misure cautelari personali e interdittive

Il principio di obbligatorietà dell’azione penale in materia di responsabilità da reato degli enti incide direttamente sul rapporto tra le misure cautelari applicabili alla persona fisica e quelle previste nei confronti della società. La Corte chiarisce che, in presenza di illeciti che costituiscono anche il presupposto della responsabilità dell’ente, la valutazione di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere effettuata in una prospettiva complessiva.

Ne deriva che, qualora il rischio di reiterazione del reato risulti più efficacemente contenibile mediante l’applicazione di una misura interdittiva nei confronti dell’ente, quest’ultima deve ritenersi di per sé adeguata e sufficiente, rendendo non necessaria l’adozione di ulteriori limitazioni della libertà personale dell’autore del reato presupposto. La Corte puntualizza, infine, che tale conclusione non può essere condizionata dalle scelte della pubblica accusa in ordine alla perseguibilità dell’ente, poiché la mancata attivazione dei poteri di indagine e delle correlate iniziative cautelari a carico della società non legittima la concentrazione della risposta repressiva nei soli confronti della persona fisica.

 

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