
Tax - Novità 231 su gare pubbliche e trasferimento di valori
È stata convertito in Legge il DL 105/2023 dedicato a disposizioni urgenti in materia, tra le altre, di processo penale e di processo civile.
L’art. 6-ter c. 2 del DL, introdotto in sede di conversione, prevede l’inserimento nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 dei reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà nella scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).
Le prime due fattispecie rientrano nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D.lgs. 231/2001). Per esse si prevede la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità se il danno è di particolare gravità) e alcune delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 (divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).
Da notare il fatto che questi nuovi reati presupposto vengano inseriti poco dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), che a sua volta prende in considerazione la responsabilità “231” tra i c.d. “requisiti morali” per la partecipazione alle gare (art. 94 del D.lgs. 36/2023).
Il reato di trasferimento fraudolento di valori viene, invece, inserito nell’art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001, disposizione di recente introduzione (D.lgs. 184/2021) e dedicata agli strumenti di pagamento diversi dai contanti. Si tratta di un reato che si concretizza nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o della disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Qui le sanzioni sono quella pecuniaria da 250 a 600 quote e tutte quelle interdittive previste dall’art. 9 (dunque anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito).