
Home office: i nuovi criteri OCSE per individuare la stabile organizzazione
L’aggiornamento 2025 al Commentario OCSE introduce criteri specifici per valutare quando l’attività da remoto svolta all’estero possa configurare una stabile organizzazione (S.O.). Due sono i nuovi parametri chiave: fattore temporale (almeno il 50% del tempo di lavoro svolto nello Stato estero) e fattore funzionale (presenza di una “ragione commerciale”). Le imprese dovranno riconsiderare contratti, policy di remote working e livelli di rischio fiscale.
L’OCSE ha pubblicato un aggiornamento del Commentario all’art. 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, introducendo nuove linee guida finalizzate a gestire il crescente fenomeno del lavoro da remoto transnazionale. La precedente impostazione del Commentario (versione 2017) si era rivelata non più adeguata rispetto ai moderni modelli organizzativi. Con l’inserimento dei nuovi paragrafi 44.1 – 44.21, l’OCSE ha definito criteri operativi per verificare se l’home office all’estero possa rappresentare una sede fissa d’affari dell’impresa non residente.
L’analisi resta fondata sui requisiti generali di stabile organizzazione: esistenza di una sede d’affari, carattere di fissità e svolgimento di attività rilevanti per il business. Tuttavia, per l’home office l’OCSE introduce due nuovi filtri cumulativi:
- Fattore temporale: la persona deve svolgere oltre il 50% del tempo di lavoro totale nell’arco di 12 mesi “mobili” nello Stato estero. Il parametro riguarda il tempo effettivamente lavorato e non la mera permanenza fisica. Al di sotto di tale soglia, salvo casi eccezionali, la S.O. non si configura.
- Fattore funzionale (“ragione commerciale”): se la soglia temporale è superata, occorre verificare che la presenza fisica all’estero sia giustificata da esigenze legate al business dell’impresa. Costituiscono possibili indicatori: contatti continuativi con clienti e fornitori, sviluppo di nuove opportunità commerciali, necessità operative dovute al fuso orario, accesso a competenze rilevanti o prestazione di servizi che richiedono presenza fisica. Restano esclusi motivi meramente personali o esigenze di risparmio dei costi d’ufficio.
L’OCSE fornisce inoltre una serie di esempi applicativi che illustrano come combinare i due fattori. In particolare, l’home office integra la S.O. nei casi in cui il lavoratore svolge la maggior parte del proprio lavoro all’estero e la sua presenza facilitano la gestione del mercato locale o la fruizione di servizi da parte della clientela (esempi C ed E).
Al contrario, la S.O. non si configura quando l’attività svolta all’estero è minoritaria o non supportata da una valida ragione commerciale, anche se continuativa (esempio D). Resta inoltre chiarito che attività meramente preparatorie o ausiliarie non sono idonee a integrare una S.O. in base all’art. 5(4) del Modello.
Una novità rilevante riguarda il venir meno del ruolo centrale del requisito della “disponibilità” dell’abitazione da parte dell’impresa: secondo la nuova impostazione, tale elemento si presume soddisfatto quando risultano integrati i criteri temporale e funzionale, pur con alcune criticità applicative evidenziate in dottrina.
Il documento segnala inoltre che diversi Stati membri e non membri hanno espresso riserve o posizioni divergenti, con potenziali impatti sul coordinamento bilaterale dei Trattati. In particolare, Israele, India, Nigeria e Malaysia adottano interpretazioni più restrittive o alternative su soglia temporale e ragione commerciale.
L’introduzione dei nuovi criteri richiede alle imprese un’attenta revisione delle policy di lavoro da remoto internazionale, dei contratti di lavoro e delle procedure di monitoraggio del personale mobile, anche alla luce delle implicazioni in tema di prezzi di trasferimento e attribuzione dei profitti alla S.O.