546 AERIAL

Nuovo regime IVA sui trasporti internazionali: estensione agli intermediari ma restano dubbi interpretativi

Mar 13, 2026

Assonime, con la circolare n. 3/2026, analizza i profili critici dell’art. 12 del D.lgs. 186/2025, che amplia il regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali includendo anche i servizi resi dagli intermediari. Permangono tuttavia incertezze sul perimetro applicativo e sulla corretta lettura della norma.

L’art. 12 del D.lgs. 186/2025 è intervenuto sul regime di non imponibilità IVA dei servizi di trasporto relativi a beni in esportazione, transito o importazione, modificando l’art. 9, comma 3, del DPR 633/72. Il precedente perimetro – definito dall’art. 5‑septies del DL 146/2021 – limitava la non imponibilità ai trasporti resi direttamente all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore e ai prestatori dei servizi di spedizione ex art. 9 n. 4. Il nuovo intervento legislativo amplia l’ambito soggettivo, includendo anche i servizi resi da intermediari delle imprese di trasporto, pur con un testo normativo ritenuto “di difficile contestualizzazione”. 

Assonime evidenzia che la formulazione letterale della norma non chiarisce se il riferimento agli “intermediari” si applichi all’intero comma 3 o solo alla parte relativa ai servizi di spedizione. La circolare propende per la prima interpretazione, ritenendo che l’estensione riguardi tutte le tipologie di servizi di trasporto internazionale, altrimenti verrebbe meno la coerenza con la prassi dell’Agenzia delle Entrate, che aveva già escluso – nella versione previgente – la necessità che il trasporto fosse eseguito dal vettore “diretto”, ammettendo la non imponibilità anche per servizi svolti tramite soggetti incaricati. 

In una lettura sistematica, la nuova norma dovrebbe dunque includere qualsiasi operatore che intervenga nella catena di prestatori, a prescindere dal ruolo e dal livello di intermediazione. L’elemento determinante rimane la destinazione del servizio a un trasporto qualificabile come esportazione, transito o importazione. Assonime conferma che il regime di non imponibilità può applicarsi anche quando l’intermediario non rende il servizio direttamente al beneficiario finale, ma a un committente che a sua volta opera verso un ulteriore soggetto della catena. 

Resta tuttavia necessario un intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria, poiché l’attuale formulazione rischia di generare incertezze operative, soprattutto nei rapporti triangolari o multilivello spesso presenti nel settore logistico. Le imprese dovranno quindi prestare particolare attenzione alla documentazione probatoria, alla corretta qualificazione del ruolo assunto all’interno della catena di trasporto e alla descrizione dei servizi nelle fatture, al fine di dimostrare la riconducibilità della prestazione al trasporto internazionale non imponibile. 

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