
La Scheda sul trattamento contabile delle cripto-valute e la Scheda sul trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura sono composte da due parti: una contabile e l’altra fiscale. La parte contabile è curata dall’OIC mentre la parte fiscale è curata dall’Agenzia delle Entrate conformemente alle rispettive competenze istituzionali. Le indicazioni fornite si applicano solo alle specifiche fattispecie descritte nella scheda e, pertanto, non limitano i poteri istituzionali delle Autorità, laddove in seguito alle attività di vigilanza condotte emergesse un quadro informativo differente o più completo.
Con riferimento alla Scheda sul trattamento contabile delle cripto-valute la fattispecie presa in considerazione si riferisce ad una società che redige il bilancio secondo le norme del Codice civile che ha acquistato Bitcoin, Ethereum e Solana (“cripto-valute”). Le citate cripto-valute detenute dalla società hanno le seguenti caratteristiche:
- sono valute digitali o virtuali registrate su un registro distribuito che utilizza la crittografia per la sicurezza;
- non sono emesse da un’autorità;
- non danno luogo a un contratto tra il titolare e un’altra parte.
Nella scheda si premette che la contabilizzazione delle cripto-valute non è trattata in modo specifico dai principi contabili nazionali e non si rinviene una disciplina applicabile in via diretta e immediata a detta fattispecie. Dopo una breve analisi l’OIC conclude che le cripto-valute in esame rientrano nella definizione di bene immateriale dell’OIC 24 in quanto sono prive di consistenza fisica, beni non monetari, in quanto non danno il diritto ad incassare un importo di denaro determinato o determinabile, individualmente identificabili, perché possono essere vendute separatamente dalla società.
Con riferimento alla Scheda sul trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura la fattispecie presa in considerazione si riferisce ad una Società, che redige il bilancio d’esercizio secondo le norme del Codice civile, che sottoscrive un contratto per l’utilizzo esclusivo di un’infrastruttura identificata (ad esempio, una tratta identificata di fibra ottica). Il contratto ha una durata determinata (10 anni) e prevede il pagamento di un corrispettivo da corrispondere in un’unica soluzione alla data di sottoscrizione del contratto. La proprietà dell’infrastruttura resta in capo al fornitore dell’infrastruttura che è anche responsabile della relativa manutenzione. Nel contratto non sono previsti altri servizi. Non ci sono altri contratti tra le parti che devono essere letti congiuntamente al contratto in esame. La fattispecie in esame non prende in considerazione il caso in cui il contratto fosse stato acquistato tramite un’aggregazione aziendale (ad esempio fusione o conferimento).
Nel caso in esame, è possibile desumere la natura obbligatoria del diritto d’uso dai seguenti elementi:
- esclusività del diritto d’uso a favore del cessionario: nel caso in esame, il cedente mantiene la proprietà del bene. Pertanto, il cessionario non dispone di un diritto esclusivo di utilizzazione del bene in oggetto con possibilità di intervento a sua cura, costo e spese sul bene oggetto del diritto trasferito;
- onere della manutenzione del bene oggetto del diritto reale d’uso: le manutenzioni ordinarie e straordinarie risultano a carico del cedente. Si rendono quindi necessarie ulteriori attività da parte del cedente affinché il cessionario possa utilizzare il bene.
OIC evidenzia come la circostanza che il corrispettivo sia stato individuato a corpo e forfetariamente con riferimento all’intera durata del contratto e non ad annualità o a rate periodiche, seppure tipica dei contratti traslativi di diritti reali, non è di per sé idonea a qualificare il negozio giuridico sottostante come traslativo di un diritto reale.
Pertanto, la fattispecie risulta assimilabile ad un contratto di locazione, che ai sensi dell’articolo 1571 del codice civile è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Le suddette schede trattano in modo esaustivo sia il trattamento contabile che gli aspetti fiscali delle fattispecie analizzate.